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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 5 – Costruzioni private

Il comma 6-bis, dell’art. 19 della Legge n. 142/90, ha stabilito che per la Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni entro cui l’Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti,  adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi è ridotto a trenta giorni.

Le disposizioni dettate dal riformulato art. 19 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia, disciplinate dal Dpr. n. 380/01, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.

Inoltre, le stesse non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’art. 22, comma 4, del Dpr. n. 380/01, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

In sede di conversione, è stato inserito all’art. 2643 del codice civile il punto n. 2-bis, il quale prevede che devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

Il comma 3-bis, inserito dalla Legge di conversione all’art. 5 del Dl. n. 70/11, per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, ha aggiunto all’art. 31 (“Norme particolari per gli Enti Locali”) della Legge n. 448/98 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (collegato alla Legge Finanziaria 1999”), i commi 49-bis e 49-ter.

Il nuovo comma 49-bis ha stabilito che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della Legge n. 865/71, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n. 179/92, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48.

Tali disposizioni trovano applicazione anche alle convenzioni previste dall’art. 18 del Dpr. n. 380/01 (comma 49-ter).

Secondo il comma 4-bis del Decreto sviluppo, aggiunto dalla Legge n. 106/11, per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è stato soppresso il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.

È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

È in ogni caso consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell’Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio.

È stato abrogato infatti il comma 367 dell’art. 1 della Legge n. 311/04, secondo il quale era vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultavano acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

All’art. 8 della Legge n. 447/95 è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo il quale, allo scopo di semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici [di cui alla lett. del comma 1 dell’art. 6 (“Competenze dei comuni”)] per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Il comma 6, dell’art. 5 del Decreto in commento, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 32 (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”) della Legge n. 69/09 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”), stabilendo che per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, devono essere pubblicati nei siti informatici delle Amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali disposizioni devono essere applicate dall’11 settembre 2011(decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto sviluppo).

Al fine di semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, è stato aggiunto l’ultimo comma all’art. 16 (“Approvazione dei piani particolareggiati”) della Legge n. 1150/42 (“Legge urbanistica”), prevedendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici, già sottoposti a valutazione ambientale strategica, non è sottoposto a valutazione ambientale strategica, né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie previste dalla norma in commento.

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