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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 5 – Costruzioni private

Secondo il dettato del comma 11, il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’art. 22 (“Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”), comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali (comma 12).

Nell’ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti sarà punito con la reclusione da uno a tre anni.

In tali casi, il responsabile del procedimento informerà il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari (comma 13).

Il Decreto in commento ha sostituito l’art. 21 (“Intervento sostitutivo regionale”) del Dpr. n. 380/01, stabilendo, che le Regioni, con proprie leggi, devono determinare forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’Amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Il Dl. n. 70/11 ha introdotto il comma 2-ter all’art. 34 (“Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”), secondo il quale non costituiscono parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

Il Decreto sviluppo e la Legge n. 106/11 hanno modificato il comma 1 dell’art. 19 della Legge n. 241/90, stabilendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.

Unica esclusione casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e atti debbano essere rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 – 47 del Dpr. n. 445/00, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese.

Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle Amministrazioni competenti.

La SCIA, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso, la SCIA si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’Amministrazione.

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