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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 5 – Costruzioni private

Il comma 1 della norma in commento ha stabilito che per liberalizzare le costruzioni private sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

a)      introduzione del” silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b)      estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c)      tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi, la “cessione di cubatura”;

d)     registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza;

e)      per gli edifici adibiti a civile abitazione la sostituzione con l’”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato della relazione “acustica”;

f)       obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g)      esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h)     legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane e un termine fisso per eventuali normative regionali;

h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

Il comma 2 dell’art. 5 del Decreto sviluppo ha aggiunto all’art. 5 (“Sportello unico per l’edilizia”) del Dpr. n. 380/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) il comma 4-bis, stabilendo che lo sportello unico per l’edilizia dovrà accettare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvederà all’inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che interverranno nel procedimento, le quali adotteranno modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate per l’istituzione di un modello unico digitale, ai sensi dell’art. 34-quinquies (“Disposizioni di semplificazione in materia edilizia”) del Dl. n. 4/06 (“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”).

A tali adempimenti si dovrà provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È stato abrogato dalla Legge n. 106/11 il comma 2-bis dell’art. 16, introdotto dal Decreto sviluppo, che stabiliva che nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, fosse a carico del titolare del permesso di costruire.

La Dl. n. 70/11 ha riformulato l’art. 20 (“Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”), secondo il quale la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, ovvero dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, deve essere presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dal Testo unico.

Tale domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.

Secondo il comma 2 del novellato art. 20, lo sportello unico è tenuto a comunicare entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 (“Unità organizzativa responsabile del procedimento”) e 5 (“Responsabile del procedimento”) della Legge n. 241/90.

L’esame delle domande dovrà essere svolto secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento dovrà curare l’istruttoria, acquisire, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formulare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto (comma 3 dell’art. 20).

Il comma 4 del riformulato art. 20 ha previsto che il responsabile del procedimento, nel caso in cui ritenga necessario, ai fini del rilascio del permesso di costruire, apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, potrà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda (comma 3), richiedere tali modifiche, giustificandole.

L’interessato dovrà pronunciarsi sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, sarà tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.

Tale richiesta di modifiche sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine previsto dal suddetto comma 3, ovvero sessanta giorni dalla presentazioni della domanda.

Tale termine potrà essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.

In tal caso, il termine riprenderà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa (comma 5).

Il comma 6 ha stabilito che il provvedimento finale, che lo sportello unico è tenuto a notificare all’interessato, dovrà essere adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro trenta giorni dalla proposta del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui all’art. 5, comma 4.

Il termine di trenta giorni è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza nel caso in cui il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis (“Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”) della Legge n. 241/90.

Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire sarà data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.

Gli estremi del permesso di costruire dovranno essere indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

Secondo il comma 7, per i Comuni con più di 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento, il termine di sessanta giorni relativo all’istruttori, di cui al comma 3, e quello di trenta giorni attinente la possibilità di interruzione per la richiesta di documenti integrativi, di cui al comma 5, sono raddoppiati.

Il comma 8 ha stabilito che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, nel caso in cui il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 9 e 10.

Secondo il comma 9, qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni entro cui il dirigente o responsabile dell’ufficio deve adottare il provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.

Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

Nel caso in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisirà il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi.

Il termine di trenta giorni, entro cui il dirigente o il responsabile dell’ufficio dovrà adottare il provvedimento finale decorrerà dall’esito della conferenza.

In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto (comma 10).

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