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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche

Secondo il riformulato comma 20, tale proposta potrà essere presentata dai soggetti in  possesso dei requisiti, nonché da quelli dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonché  dai soggetti delineati dagli artt. 34 e 90, comma 2, lett. b), ovvero dagli uffici consortili eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le procedure già avviate al 14 maggio 2011 per le quali continuerà ad operare la disciplina previgente (comma 6 dell’art. 4 del Dl. n. 70/11).

Il novellato comma 3 dell’art. 165 (“Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione”) ha stabilito che il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico XXI, dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.

Inoltre, dovranno essere indicate ed evidenziate anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al 2%, importo ridotto dal Decreto sviluppo rispetto al precedente 5%, dell’intero costo dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell’opera.

La Legge n. 106/11 ha riformulato il comma 4, prevedendo che gli aggiudicatari sono tenuti a trasmettere il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle Regioni o Province autonome competenti per territorio.

Tale progetto inoltre deve essere trasmesso agli Enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle Amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, ove previsto, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente.

Le valutazioni delle Amministrazioni interessate e degli Enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento.

La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni dell’art. 14 (“Conferenza di servizi”) e ss. della Legge n. 241/90, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi.

Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare

È stato introdotto il comma 5-bis, secondo cui il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere alla pubblicazione del bando di gara non oltre 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare.

Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda a tale pubblicazione il  CIPE potrà disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

Il Decreto in commento ha aggiunto il comma 7-bis al citato art. 165, secondo il quale per le infrastrutture il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell’opera.

Entro tale termine potrà essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

E’ stata abrogata dalla Legge n. 106/11 la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 166 (“Progetto definitivo. Pubblica utilità dell’opera”) del Codice, secondo cui le proposte e le richieste relative al progetto definitivo sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di sessanta giorni.

La Legge di conversione ha riformulato il comma 4, disponendo che nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte di adeguamento o richieste di prescrizione per il progetto definitivo o di varianti migliorative pervenute entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto da parte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità

Il novellato comma 4-bis ha stabilito che il decreto di esproprio potrà esser emanato entro il termine di sette anni, decorrenti dalla data in cui è diventata efficace la delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non  sia previsto un termine diverso.

Il CIPE potrà disporre la proroga di tali termini per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.

La proroga potrà essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.

Tale disposizione dovrà essere applicata anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Secondo il nuovo comma 5-bis, il soggetto aggiudicatore provvederà alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara.

In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero, potrà disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

La Legge n. 106/11 ha introdotto il comma 5-ter, stabilendo che la procedura prevista potrà trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell’opera, a condizione che questi siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di copertura finanziaria.

Il nuovo comma 7-bis, dell’art. 167 (“Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti”) del Dlgs. n. 163/06, ha previsto che le varianti alla localizzazione dell’opera risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore (comma 6) [e in ordine alle quali non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della Regione competente (comma 7)] dovranno essere strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e non potranno comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.

Il novellato art. 240-bis (“Definizione delle riserve”) del Codice ha stabilito che l’importo complessivo delle riserve non potrà in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 1-bis, secondo cui non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori, come stabilito dall’art. 112 del Dlgs. n. 163/06 e dal Regolamento.

Il Decreto sviluppo ha introdotto l’art. 246-bis (“Responsabilità per lite temeraria”) al Codice, secondo cui nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione sia fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Tale previsione si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contrati per i quali, alla data di entrata in vigore del Dl. n. 70/11, non sono ancora stati invitati gli inviti a presentare offerte (comma 12 art. 4 del Dl. n. 70/11).

La Legge n. 106/11 ha introdotto il comma 12-bis all’art. art. 357 (“Norme transitorie”) del Dpr. n. 207/10 secondo il quale i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 (di cui all’All. A al regolamento di cui al Dpr. n. 34/00, e successive modificazioni) sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A, di cui all’all. A Dpr. n. 207/10.

Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al Dpr. n. 34/00, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A.

Il novellato comma 14 ha stabilito che, ai  fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvederanno a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle categorie OG 10 e OS 35.

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