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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche

Il novellato comma 7 dell’art. 122 del Dlgs. n. 163/06, ha previsto che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, secondo la quale le stazioni appaltanti possono scegliere i soggetti da invitare a presentare le offerte oggetto di negoziazione.

L’invito può essere rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali  numeri.

I lavori relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria.

Nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica [quali strutture, impianti e opere speciali (art. 37, comma 11, del Codice)] restano ferme le disposizioni ivi previste.

È stato abrogato Il comma 7-bis del citato art. 122, che stabiliva che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro potevano essere affidati dalla stazione appaltante secondo le procedure del soprarichiamato comma 6 dell’art. 57, rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti.

Il Decreto in commento ha elevato a un  milione e mezzo l’importo dei lavori oggetto di appalti che la stazione appaltante può aggiudicare senza pubblicazione del bando, invitando a presentare offerta almeno venti concorrenti, come stabilito dal novellato comma 1 dell’art. 123 del Codice.

Tale disposizione si applica a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012 (comma 4 dell’art. 4 del Dl. n. 70/11).

La Legge n. 106/11 ha elevato a quarantamila euro, rispetto ai ventimila euro previsti dalla normativa previgente, l’importo per l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture, come stabilito dal comma 11 dell’art. 125 (“Lavori, servizi e forniture in economia”) del Codice.

Il riformulato comma 4 dell’art. 133 del Dlgs. n. 163/06, ha stabilito che nell’ipotesi in cui il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente  il 10% nel limite delle risorse.

Il novellato comma 5 del citato art. 133, ha previsto che tale compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Il Decreto in commento ha ampliato la disciplina dettata dal comma 19 dell’art. 153 (“Finanza di progetto”) del Codice, stabilendo che gli operatori economici possono presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all’art. 128 (“Programmazione dei lavori pubblici”), ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

La proposta dovrà contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi o da una società di revisione (comma 9 dell’art. 153) e la specificazione delle caratteristiche del  servizio e della gestione.

Il piano economico-finanziario dovrà comprendere l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del c.c..

La proposta dovrà essere corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all’art. 75 (“Garanzie a corredo dell’offerta”), e dall’impegno a prestare una cauzione di un importo non superiore al 2,5% del valore dell’investimento, ai sensi del comma 9 del citato art. 153.

L’amministrazione aggiudicatrice valuterà, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta.

A tal fine, l’amministrazione potrà invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione.

Nel caso in cui il proponente non apporti le modifiche richieste, la proposta non potrà essere valutata di pubblico interesse.

Nell’ipotesi in cui il progetto preliminare sia modificato, lo stesso sarà inserito nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione approvati  dall’amministrazione sulla base della normativa vigente.

Il proponente sarà tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto, in difetto, il progetto si intenderà non approvato.

Il progetto preliminare approvato sarà posto a base di gara per l’affidamento in concessione, alla quale sarà invitato  il proponente, che assumerà la denominazione di promotore.

Nel bando l’amministrazione potrà chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto dovrà essere specificato che il promotore potrà esercitare il diritto di prelazione.

I concorrenti, compreso il promotore, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del  servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare.

Nel caso in cui il  promotore  non risulterà aggiudicatario, lo stesso potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiarerà di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

Al contrario, se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà la prelazione, avrà diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta.

Se, invece, il promotore eserciterà la prelazione, l’originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta.

Dopo il comma 19 è stato aggiunto il comma 19-bis, il quale ha stabilito che tale proposta potrà riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 160-bis del Dlgs. n. 163/06).

La Legge n. 106/11 ha introdotto il comma 19-bis stabilendo che la proposta relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità può riguardare in alternativa la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, di cui all’art. 160-bis del Codice.

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