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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 10 – Servizi ai cittadini

L’Agenzia svolgerà, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a)      definizione dei livelli minimi di qualità del servizio e vigilanza sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione. Determinazione degli obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b)      predisposizione di una o più convenzioni tipo che regolano i rapporti fra Autorità d’ambito e gestori del servizio idrico integrato, di cui all’art. 151 del Dlgs. n. 152/06;

c)      definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

d)     predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche, tenendo conto sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse. Definizione delle relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, sostituzione nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e)      approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f)       verifica della corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g)      approvazione di direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valutazione dei costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

h)     espressione di pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, delle Autorità d’ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela dei diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio;

i)        formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l)        predisposizione annuale di una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all’andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmissione al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

Dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto sviluppo) all’Agenzia sono state trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’art. 161 (“Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche”) del Dlgs. n. 152/06 (“Norme in materia ambientale”) e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Secondo il disposto del comma 16, l’Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con Dpr, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta.

In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate. I componenti dell’Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

I componenti dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia.

Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell’Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali, di cui al Dlgs. n. 39/10.

Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell’Agenzia.

Dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l’esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell’Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Il direttore generale è nominato dall’Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile (comma 17).

Il comma 18 ha previsto che i compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia devono essere determinati con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale compenso è ridotto almeno della metà nel caso in cui il componente dell’Agenzia, essendo dipendente di una P.A., opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.

A pena di decadenza i componenti dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

I componenti dell’Agenzia e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell’incarico (comma 19).

Il comma 20 ha stabilito, inoltre, che i componenti dell’Agenzia e il direttore generale, per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore.

In caso di inosservanza di tale divieto, salvo che il fatto costituisca reato, dovrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un’annualità dell’importo del corrispettivo percepito.

All’imprenditore che abbia violato tale divieto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5% del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo.

Il limite massimo e minimo di tale sanzione amministrativa pecuniaria è rivalutato secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

Secondo le disposizioni dettate al comma 21, l’Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con il medesimo Decreto sarà nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell’Agenzia, entro il quale dovrà essere rinnovata l’Agenzia.

Con Dpcm entro il 13 agosto 2011 doveva essere approvato lo statuto dell’Agenzia, con cui dovevano essere definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

Con analogo Decreto, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto di approvazione dello statuto, sarà approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e ne determinerà il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 22).

Entro quindici giorni dall’emanazione del Decreto di approvazione del regolamento, con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovranno essere individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all’Agenzia ed dovrà essere disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale dello stesso Ministero operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche al 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del Dl. n. 70/11).

Per la copertura dei rimanenti posti del contingente di personale si provvederà mediante personale di altre Amministrazioni statali in posizione di comando, a cui si applicherà l’art. 17 (“Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo”), comma 14, della Legge n. 127/97 (“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo. [Bassanini bis]”), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 24 ha previsto che agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede:

a)      mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Tale contributo dovrà essere determinato dalla Agenzia con propria deliberazione e dovrà essere versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia;

b)      in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse finanziarie e strumentali dello stesso Ministero.

Dal 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della Legge n. 106/11, è stata soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’art. 161 del Dlgs. n. 152/06.

L’Agenzia doveva essere nominata entro il 12 luglio 2011, sino a quel momento le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dovevano continuare ad essere svolte da quest’ultima.

Entro lo stesso termine si doveva provvedere alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti (comma 25).

Secondo il comma 26-bis, i ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell’Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

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