Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Manovra bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali- parte IV


Leggi la TERZA PARTE

Art. 5 –  Norme in materia di società municipalizzate

Il comma 1 dell’articolo in commento ha disposto che, limitatamente al 2013 e al 2014, una quota del Fondo infrastrutture (istituito dalla Legge n.133/08, art. 6-quinquies) non superiore ai 250 milioni, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà essere destinata ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli Enti territoriali che, entro il 31 dicembre del 2012 (per il 2013) ed entro il 31 dicembre del 2013 (per il 2014), abbiano proceduto alla dismissione delle partecipazioni in società che gestiscono servizi a rilevanza economica.

Il secondo periodo del primo comma dell’articolo dispone che tali dismissioni dovranno essere comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le conseguenti spese sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno e la quota assegnata a ciascun ente non potrà essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

Art. 6 – Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni

L’articolo ha disposto alcune semplificazioni in materia di liberalizzazioni di SCIA e DIA.

Con il comma 1 sono state introdotte una serie di modificazioni all’art. 19 della Legge n. 241/90, nella parte in cui si prevede che, qualora dall’attività possa conseguire pericolo al patrimonio artistico e culturale, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, la P.A. potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi.

Infine, la disposizione in commento ha introdotto un nuovo comma al sopra citato art. 19 della Legge n. 241/90, il 6-ter che chiarisce che la SCIA è impugnabile solo dopo aver sollecitato l’amministrazione  a rimediare ai propri errori, trattandosi di attività liberalizzate e non genericamente semplificate nella procedura.

Il comma 2 ha disposto l’abrogazione di alcune disposizioni in materia del Sistri rimuovendo i controlli di tracciabilità di tipo informatico.

Il  comma 3 ha invece disposto che rimangono vigenti gli adempimenti relativi agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché il formulario di identificazione.

Al comma 4 ha modificato quanto previsto dall’art. 35, comma 6 del Dl. 98/11, estendendo a tutte le attività la somministrazione di bevande e alimenti ad orari liberi, eliminando anche le chiusure domenicali, festive e quelle infrasettimanali di mezza giornata, e non più soltanto a quelle ubicate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il comma 5 e il comma 6 sono intervenuti in materia di sicurezza dei dispositivi di generazione della firma digitale. Il comma 5 ha disposto che la DigitPA metterà a disposizione una piattaforma tecnologica che , attraverso particolari strumenti di riconoscimento, assicurerà l’identificazione dei soggetti interessati dai processi di pagamento da parte delle Amministrazioni.

Secondo quanto disposto dal comma 6 le PA potranno utilizzare la piattaforma teconologica della DigitPA anche al fine di consentire e rendere nota la posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

Art. 9 – Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

La norma in commento ha novellato l’art. 5 (“Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”) della Legge n. 68/99, concernente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, introducendo dopo il comma 8 il comma 8-ter, con il quale il Legislatore ha stabilito che i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, a seguito di una loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello previsto, fatto salvo che tali eccedenze siano compensate da un minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della stessa regione.

Art. 15- Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori

Il comma 1 ha previsto che a decorrere dalla scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, saranno soppresse le Province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti (in base al censimento 2011) o la cui superficie complessiva sia minore di 3.000 chilometri quadrati.

Il successivo comma 2 dispone che entro tale termine, i Comuni rientranti nella circoscrizione delle Province soppresse dovranno esercitare l’iniziativa legislativa di cui all’art. 133 Cost. al fine di essere annessi ad un’altra provincia all’interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.

Il comma 3 ha previsto che in assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse saranno trasferite alle Regioni, che potranno attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l’area di competenza di ciascuna di queste ultime.

In tal caso, con Decreto del Ministro dell’Interno, saranno trasferiti alle Regioni personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

Al comma 4 è disposto che non potranno, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

Il comma 5 ha disposto che in coincidenza con il rinnovo degli organi di governo delle Province, successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente sarà ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.

Il comma 6 ha previsto che la soppressione delle Province di cui al comma 1 determinerà la soppressione degli uffici territoriali del governo (ex Prefetture) aventi sede nelle province soppresse secondo le modalità determinate con apposito Decreto del Ministro dell’Interno.

Al successivo comma 7 è previsto che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si procederà alla revisione delle strutture periferiche delle Amministrazioni pubbliche presenti nelle Province soppresse.

 

Art. 16- Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni

Tra le misure adottate ai fini del contenimento della spesa pubblica, l’art. 16 ha previsto, al comma 1, che a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto (13 agosto 2011), nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, saranno soppresse le Giunte e i Consigli comunali.

Tutte le funzioni amministrative saranno esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni confinanti con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione dell’unione municipale.

La popolazione complessiva residente nel territorio dell’unione municipale dovrà essere pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con Delibera della Giunta regionale (comma 3).

Nel caso in cui non vi siano altri Comuni confinanti con popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per gli Enti con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9.

Detti Enti dovranno costituire, con i comuni confinanti, unioni di comuni, ai sensi dell’art. 32 del Tuel al fine di ridurre le spese complessive (comma 4).

Gli organi dell’Unione municipale sono l’Assemblea, il Presidente e la Giunta municipale.

L’Assemblea municipale è costituita dai Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione municipale ed esercita le competenze attribuite ai Consigli comunali (art. 42 Tuel).

L’Assemblea elegge, nel suo seno, il Presidente dell’Unione municipale, al quale spettano le competenze del Sindaco (art. 50 Tuel), salve le funzioni esercitate quale ufficiale del governo (art. 54 Tuel) le quali restano nella titolarità dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell’unione municipale.

Il Presidente dell’Unione municipale dovrà nominare, fra i componenti l’assemblea municipale, la Giunta, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell’unione municipale.

La Giunta esercita, sul territorio dell’unione municipale, le competenze di cui all’art. 48 Tuel (comma 5).

Al comma 6 è previsto che  le modalità di funzionamento e i rapporti fra gli organi delle unioni comunali saranno disciplinati dai rispettivi statuti.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (11 novembre 2011) dovrà essere adottato un regolamento, ex art. 17, comma 1, della Legge n. 400/88, su proposta del Ministro dell’Interno volto a disciplinare il procedimento di prima costituzione delle Unioni municipali.

Nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell’unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto provvederà a stabilire per i Comuni interessati un termine per adempiere (comma 7).

Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nominerà un commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione dell’Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

Al comma 8 viene precisato che troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

Il comma 9 interviene ad operare riduzioni sulla composizione degli organi politici per i Comuni sopra i 1000 abitanti, prevedendo che dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del Decreto:

  • nei Comuni con popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da cinque consiglieri e da un numero massimo di due assessori;
  • nei Comuni con popolazione tra 3.001 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da sette consiglieri e da un numero massimo di tre assessori;
  • nei Comuni con popolazione tra 5.001 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da nove consiglieri e da un numero massimo di quattro assessori.

Il comma 10, andando a modificare l’art. 14, comma 31 del Dl. n. 78/10, ha previsto che il limite demografico minimo per i Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.

Inoltre, è stato anticipato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i suddetti Comuni dovranno esercitare in forma associata tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ex art 21, comma 5, Legge n. 42/09 (art. 14, comma 31 lett. b), Dl. n. 78/10).

Al comma 11 è stabilito che a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/10, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali.

Le modalità di attuazione di tale procedimento saranno stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (11 novembre 2011).

Il comma 12 ha previsto che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali dovranno essere inserite in apposito prospetto, allegato al rendiconto di gestione (art. 227 Tuel), da trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che dovrà essere pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’Ente locale.

Lo schema tipo del suddetto prospetto sarà adottato entro l’11 novembre 2011 dal Ministro dell’interno d’Intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Il comma 13 è intervenuto nuovamente a modificare l’art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10 in materia di società partecipate.

In particolare, tale disposizione ha previsto che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti con partecipazioni in società di capitali, costituite prima del 31 maggio 2010, dovranno provvedere alla loro messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre 2012 (anziché al 31 dicembre 2013 come precedentemente previsto dal Dl. n. 225/10).

Tale disposizione ha, inoltre, modificato la condizione di cui alla lett. a) della sopracitata disposizione, relativa alla possibilità di mantenimento delle partecipazioni per i suddetti Comuni, prevedendo che le stesse al 31 dicembre 2012 (anziché 31 dicembre 2013) dovranno presentare un bilancio in utile relativamente agli ultimi tre esercizi.

Il comma 14 ha previsto che il Prefetto provvederà a verificare l’avvenuta liquidazione delle società partecipate di cui al comma 13, nonché la soppressione dei consorzi di funzioni (ex art. 2, comma 186, lettera e) della Legge n. 191/09), entro i termini stabiliti.

Nel caso in cui il Prefetto rilevi il mancato adempimento sopra indicato, assegnerà agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale, provvederà a nominare un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari.

 

Art. 18- Voli in classe economica

Tale disposizione ha previsto che gli amministratori pubblici,  gli amministratori, i dipendenti e i componenti di Enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, per gli spostamenti e le missioni inerenti ragioni di servizio all’interno dell’Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, dovranno volare in classe economica.

Per il personale appartenente alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, fra cui rientrano gli Enti locali, che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica (art. 1, comma 216, Legge n. 266/05).

Tale limitazione non trova applicazione per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore (art. 1, comma 468, Legge n. 296/06).

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni