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Manovra bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali- parte III


Leggi la SECONDA PARTE

La novità vera riguarda il divieto di assunzioni nel caso in cui tali società non abbiano adottato atti regolamentari in cui abbiano disciplinato tali vincoli procedurali.

In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a in house e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore sia partecipato dall’ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione.

Gli Enti cioè dovranno modificare il proprio statuto al fine di disciplinare le modalità attuative del controllo dell’organo di revisione sul rispetto del contratto di servizio (nel rispetto del principio di semplificazione!).

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non potranno svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.

Tale divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni siano state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

Tale divieto opererà anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli Enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Non potranno essere nominati amministratori di società partecipate da Enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore dell’ente socio.

I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne’ svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non potranno essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

Saranno esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicheranno ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’art. 51 (“Astensione del giudice”) del c.p.c., in particolare:

1)      se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2)      se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3)      se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4)      se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5)      se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Nell’ipotesi in cui alla gara per l’affidamento dei servizi dovesse concorrere una società partecipata

dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non potranno essere ne’ dipendenti ne’ amministratori dell’ente locale stesso.

Tali divieti e incompatibilità si applicheranno alle nomine e agli incarichi da conferire dopo il 13 agosto 2011.

Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cederà al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio.

Nel caso in cui alla cessazione della gestione, i beni non siano stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponderà al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito nella norma in commento terminerà (di nuovo il comma 8 dell’art. 23-bis):

a)      per gli affidamenti diretti alle in house, il cui valore economico sia superiore a € 900.000 annui, cesseranno, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, al 31 marzo 2012;

b)      le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (ma non con gara a doppio oggetto), le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cesseranno improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, al 30 giugno 2012;

c)      le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cesseranno alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d)     gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate cesseranno alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015. Ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, al 30 giugno 2013 o al 31 dicembre 2015.

Il comma 33 della norma in commento ha ribadito che le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, nonché i soggetti cui é affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti locali, qualora separata dall’attivita’ di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne’ svolgere servizi o attivita’ per altri Enti pubblici o privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne’ partecipando a gare.

Tale divieto opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in borsa.

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto per la proprietà delle reti e l’erogazione del servizio, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, nonché la gestione delle farmacie comunali.

Restano salve le procedure di affidamento già avviate al 13 agosto 2011.

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