Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Privacy: è illegittimo registrare una conversazione senza l’espresso consenso degli interessati


Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 18908/11

di Calogero Di Liberto

 

Non è possibile registrare una conversazione a meno che gli interlocutori non siano a conoscenza della registrazione e abbiano espressamente rilasciato il proprio consenso.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza in commento ha ritenuto infondato il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame con la quale era stato confermato il sequestro dello strumento utilizzato per effettuare registrazioni illegittime.

Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza proposta da un soggetto avverso il decreto di convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono e una telecamera.

Lo strumento in questione era stato utilizzato per registrare due conversazioni distinte e consecutive che il possessore aveva avuto con due ufficiali della Guardia di Finanza a loro insaputa.

Il Tribunale del riesame, considerato che l’indagato svolgeva un’attività di investigazione privata, aveva ritenuto che tali registrazioni fossero da ricondursi alla fattispecie del “trattamento dei dati personali senza autorizzazione “, poiché indebitamente acquisite e consegnate a terzi.

L’indagato ha impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione chiedendone l’annullamento e denunciando la violazione di legge sulla sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero sulla sussistenza della probabilità dell’effettiva consumazione del reato.

Il ricorrente ha sostenuto che, poiché la conversazione era stata intrattenuta in presenza degli interlocutori, la registrazione era stata effettuata per meri fini personali e senza l’intento di diffonderne il contenuto a terzi a fini di lucro, né di recare profitto a sé o danno ai titolari dei dati acquisiti.

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha delineato il quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali in maniera completa ed esauriente.

La normativa di riferimento è dettata dal Dlgs. n. 196/03 (T.u. per il trattamento dei dati personali), che all’art.4, comma 1, lett. a) definisce il trattamento come “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

I dati per i quali sono disposti vincoli di trattamento e comunicazione, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del Dlgs. n. 196/03,  sono quelli che riguardano i dati sensibili o giudiziali, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati relativi al trattamento e alla diffusione dei dati nell’ambito delle comunicazioni elettroniche e, infine, i dati che presentano specifici rischi per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell’interessato.

Nel ricostruire il caso in esame, la Cassazione ha richiamato l’art. 167, comma 1, del Dlgs. n. 196/03 che, per le violazioni più gravi, prevede pene fino a 24 mesi di reclusione, mentre al comma 2, per i casi di violazione del trattamento dei dati personali al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, qualora concretamente ne sia conseguito l’arrecamento di un danno, prevede la reclusione da 1 a 3 anni.

La Corte ha affermato che, nel caso di specie, sarebbe ipotizzabile la sola violazione dell’art. 23 comma 1 del Dlgs n. 196/03 che dispone il divieto assoluto di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati senza il consenso dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3 , del Dlgs. n. 196/03, la persona fisica che effettua il trattamento dei dati per fini esclusivamente personali è tenuta a rispettare le disposizioni del citato decreto, ivi comprese quelle riguardanti l’obbligo del consenso espresso dell’interessato per il trattamento, solo quando i dati raccolti e trattati sono destinati alla comunicazione e alla diffusione.

In breve, secondo le disposizioni richiamate, è lecito registrare una conversazione purché gli interlocutori siano a conoscenza della registrazione e abbiano accettato il fatto che la conversazione sia documentata mediante registrazione.

La Corte ha concluso che, sulla base della disciplina normativa esposta, la privacy si intende violata solo se la conversazione viene diffusa per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui.

In merito al sequestro a fini probatori impugnato dal ricorrente, la Corte, richiamando la giurisprudenza in materia, ha evidenziato che esso va configurato non come una misura cautelare ma come un mezzo di ricerca delle prove.

Il presupposto sufficiente per procedere al sequestro probatorio non è l’accertamento del verificarsi di un reato, ma la semplice presenza degli elementi di configurazione di un reato in astratto.

Di conseguenza, affinché il sequestro a fini probatori di cose pertinenti a fatti di reato sia legittimo non è necessario che il fatto si sia verificato e sia stato accertato ma è sufficiente che sia presumibile o probabile.

Con riferimento al caso di specie, la Corte ha aggiunto che, poiché gli interlocutori non erano coscienti della registrazione della conversazione, non può essere configurata la violazione dell’ art. 23 del Dlgs. n. 196/03, sotto il profilo del tentativo di reato.

La Corte rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il sequestro probatorio in quanto è illegittimo registrare una conversazione senza l’espresso consenso degli interlocutori.

Scarica il PDF della Newsletter

Scarica il PDF della raccolta normativa


Richiedi informazioni