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Trasformazione da part-time a tempo pieno: è nuova assunzione


Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, Deliberazione n. 226/11 e Tribunale di Trento, Sez. Lavoro, Ordinanza 4 maggio 2011
di Federica Caponi

La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno è da considerarsi come nuova assunzione e, come tale, deve rispettare il vincolo della spesa del personale.

Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. contr. della Lombardia, nella Deliberazione n. 226/11, con la quale ha risposto alla richiesta di chiarimenti, presentata da un Sindaco, in merito alla possibilità di trasformare il contratto di lavoro di una dipendente a tempo parziale da 24 a 32 ore settimanali.

Nel caso di specie si trattava di un Ente con meno di 5.000 abitanti, che aveva assunto nel 2010 un dipendente con un contratto part-time a 24 ore, che nel 2009 aveva avuto una cessazione di un’unità non sostituita.

I giudici contabili hanno ricordato che l’art. 3, comma 101, della Finanziaria 2008, ha stabilito che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti delle norme in materia di assunzione.

La Corte ha chiarito che il rispetto del parametro di spesa di personale rappresenta uno specifico obiettivo e un principio di buona gestione.

Secondo i giudici l’aumento delle ore è sicuramente assimilabile a una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo parziale, confermando l’interpretazione sostenuta anche dalla Funzione Pubblica che nella Nota n. 46078/10, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, aveva chiarito che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto”.

La Corte ha quindi precisato che il Comune, nel valutare discrezionalmente la possibilità di trasformazione del contratto, ai fini del rispetto del parametro di spesa previsto dall’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/06, dovrà proiettare la maggiore spesa che dovrà sostenere su tutto l’arco temporale interessato.

In merito ai rapporti di lavoro part-time, è necessario ricordare che la Legge n. 183/10 (così detto “Collegato lavoro”), ha introdotto alcune novità di particolare rilievo.

L’art. 16 della Legge n. 183/10 ha dato la possibilità agli Enti di valutare i provvedimenti di autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, concessi prima del giugno 2008 (in base alla precedente disciplina), potendoli revocare.

Gli Enti avevano tempo fino al 24 maggio 2011 per effettuare tale verifica e, eventualmente, decidere unilateralmente la “ritrasformazione” da tempo parziale a full time.

A tal proposito, si ricorda che gli Enti dovranno inviare una comunicazione alla Prefettura con l’indicazione della percentuale delle posizioni in part-time confermate al 24 maggio 2011 rispetto al numero totale pregresso.

La materia del part time fino a giugno 2008 era disciplinata dai Ccnl., i quali prevedevano che alla richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’Amministrazione dovesse concederla automaticamente, avendo al massimo la possibilità di posticiparla per 6 mesi dal momento della richiesta in presenza di ripercussioni negative gravi sull’organizzazione degli uffici.

Con l’entrata in vigore del Dl. n. 112/08 tale diritto è stato compresso, risultando subordinato alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può rigettare tale richiesta in caso di grave pregiudizio alla propria attività o qualora l’operato del dipendente contrasti con i compiti dell’Ente (art. 73 della Legge n. 133/08).

L’art. 16 della Legge n. 183/10 ha stabilito che “in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 73 del Dl. n. 112/08 (…) le amministrazioni pubbliche (…) entro centottanta giorni (24 maggio 2011), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”

Tale disposizione ha quindi consentito alle P.A.:

–      di verificare, ai fini di una nuova valutazione, i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima del 25 giugno 2008;

–      effettuare tale valutazione facoltativamente, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;

–      di decidere l’eventuale “ritrasformazione” entro il 24 maggio 2011.

In merito al tale potere di verifica riconosciuto agli Enti, è necessario evidenziare alcune Ordinanze del Giudice del Lavoro che hanno dichiarato tale disposizione incompatibile con i principi comunitari”.

Di recente, infatti, anche il Giudice del Lavoro di Trento, con un’Ordinanza del 4 maggio 2011, ha dichiarato l’art. 16 della Legge n. 183/10 in contrasto con la Direttiva 97/81/CE, recepita nell’art. 5 del Dlgs. n. 61/00, che prevede “l’esigenza di adottare misure volte ad incrementare l’intensità occupazionale della crescita,in particolare mediante un‘organizzazione più flessibile del lavoro che corrisponda sia i desideri dei lavoratori, che alle esigenze della competitività”.

Al Giudice del Lavoro si era rivolto un dipendente statale che si era visto trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro part-time in tempo pieno.

Il Giudice ha ritenuto fondato il ricorso, ritenendo che la trasformazione a tempo pieno di un rapporto a tempo parziale avrebbe arrecato danni irreparabili nella vita privata del dipendente.

Inoltre, il Giudice ha precisato che “la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno può aver luogo solo con il consenso del lavoratore” e in caso di conflitto tra norme nazionali e comunitarie, prevalgono sempre quelle comunitarie.

Anche il Giudice del Lavoro di Milano, a fine marzo, aveva accolto il ricorso di un dipendente del Ministero della Giustizia, annullando il Decreto ministeriale che trasformava il rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro a tempo pieno, in attuazione del citato art. 16 del Collegato lavoro.


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