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Servizi pubblici locali cambia tutto: abrogato l’art. 23-bis del Dl. n. 112/08


Seminario di Studi SELF per ANCI TOSCANA, Firenze 6 luglio 2011

La vittoria del SI al referendum n. 1 ha abrogato l’art. 23-bis, cambiando completamente il quadro legislativo di riferimento per la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica.

Da ieri pertanto le in house degli Enti Locali non dovranno aprire obbligatoriamente il capitale ai privati entro il 31 dicembre 2011.

Il referendum n. 1 aveva ad oggetto la richiesta di abrogazione dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08 che disciplinava la gestione di tutti i servizi pubblici locali, non solo dell’acqua, ma anche asilo nido, mense, rifiuti, trasporto scolastico, spiagge, parcheggi a pagamento, musei e anche le farmacie comunali, insomma tutti i servizi che i Comuni erogano a favore dei cittadini.

L’abrogazione di tale disposizione ha effetti anche sulle farmacie perché l’art. 23-bis, dopo la modifica introdotta dal Decreto Ronchi a fine 2009, prevedeva che la gestione di tale servizio fosse esclusa da tale norma, rinviando alla Legge n. 475/68.

Con l’abrogazione dell’art. 23-bis pertanto le farmacie comunali “ritornano” a essere assoggettate alle disposizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Ma qual è dal 14 giugno 2011, il quadro legislativo di riferimento?

La vittoria del SI al quesito referendario n. 1 ha abrogato l’art. 23-bis del Dl. n. 112/08, pertanto, con tale disposizione viene travolto anche il Dpr. n. 168/10, il così detto “Regolamento attuativo dei servizi pubblici”.

Tale disposizione era stata approvata “in attuazione dell’articolo 23-bis” e quindi venendo meno la norma cui tale disposizione dava attuazione, decade automaticamente.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/11, con cui ha dichiarato l’ammissibilità del referendum, ha precisato che “all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (…) dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum, Corte Cost. n. 325/10) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica”.

E’ necessario evidenziare però che l’art. 23-bis al comma 11 disponeva che “l’‘articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo”.

Tale disposizione quindi non disponeva l’abrogazione in toto ex nunc dell’art. 113 del Tuel, norma quest’ultima il cui contenuto rispettava i principi comunitari e che risultava in contrasto con la disposizione oggetto del referendum proprio nelle parti in cui il Legislatore italiano del 2008 e 2009 aveva previsto regole maggiormente restrittive rispetto a quelle comunitarie.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un approfondimento che esaminerà gli effetti dell’esito referendario per i comuni e le loro società in house, che verranno trattati anche nel seminario di studi che SELF e ANCI Toscana organizzano a Firenze il 6 luglio 2011.

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