Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Personale: alcuni chiarimenti forniti dalla Funzione pubblica


Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva n. 10/10; Circolare n. 11/10 e Circolare n. 12/10
di Giulia Rizza

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente emanato tre documenti di interesse per il personale delle Pubbliche Amministrazioni.

FORMAZIONE

La Direttiva n. 10/2010 ha fornito chiarimenti in materia di formazione dei pubblici dipendenti, alla luce dell’obiettivo di contenimento e riduzione della spesa pubblica contenuto nella manovra correttiva.

L’art. 6, comma 13 del Dl. n. 78/10 ha infatti previsto che a partire dal 2011 le P.A. dovranno ridurre del 50%, rispetto al 2009, le risorse finanziarie destinate agli interventi formativi dei propri dipendenti.

Il Ministero ha precisato che le attività oggetto di contenimento di spesa sono tutti gli interventi di formazione, aggiornamento e informazione svolti anche con metodologie e-learning, escludendo dall’applicazione altre modalità informali di apprendimento e sviluppo delle competenze, quali attività di tutoring o di affiancamento.

Ciascuna Amministrazione dovrà pertanto provvedere alla quantificazione delle risorse, senza considerare gli interventi finanziati con fondi UE, utilizzate per azioni esclusivamente formative nell’esercizio finanziario 2009.

Il Decreto ha precisato che le attività di formazione dovranno essere prioritariamente svolte tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ovvero tramite i propri organismi di formazione, al fine di garantire omogeneità e livello elevato degli standard qualitativi delle azioni da svolgere.

Il processo di programmazione e gestione delle attività di formazione, volto a garantire trasparenza e qualità della stessa, dovrà concludersi con un piano di formazione del personale, da trasmettere entro il 30 gennaio di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica.

La direttiva fornisce l’iter da seguire per una corretta predisposizione del piano di formazione.

INCARICHI DIRIGENZIALI DEL SERVIZIO PERSONALE

La Circolare n. 11/2010 ha fornito chiarimenti in merito alla condizione ostativa al conferimento di incarichi di direzione del personale delle P.A. per coloro che, al momento della nomina o nel biennio precedente, abbiano rivestito cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero abbiano avuto rapporti di collaborazione o di consulenza con tali organizzazioni, contenuta nell’art. 53, comma 1 bis del Dl. n. 165/01 ( introdotto dal Dlgs. n. 150/09).

La disposizione è volta ad evitare un possibile conflitto di interessi e a rafforzare il ruolo e l’autonomia del dirigente.

La Circolare ha chiarito che la nuova norma si applica direttamente alle Amministrazioni dello Stato, ma, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon governo, anche gli altri Enti devono adeguarsi.

L’impedimento concerne tutti i dirigenti cui sia conferito l’incarico di direzione della struttura di gestione del personale.

Rimangono escluse, secondo la Circolare, le strutture aventi competenze generali di gestione, tra cui potrebbe rientrare anche quella relativa al personale.

Secondo la funzione pubblica quindi l’incompatibilità sussiste soltanto se la struttura, al cui vertice è nominato il dirigente, si occupa esclusivamente della gestione del personale.

Nel caso in cui l’organizzazione dell’Ente preveda che l’ufficio personale sia inserito in un più ampio settore (es. affari generali, servizi finanziai o altro), al dirigente di tale settore (che tra le proprie competenze ha anche quella della gestione del personale) non si applicherebbe il nuovo limite previsto dal comma 1 bis del’art.53 del Dlgs. n. 165/01.

La Circolare ha infatti precisato che “[…] la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale di ciascuna amministrazione. Dunque non è compresa nella previsione la preposizione di uffici che, tra le altre competenze, svolgono anche l’attività di gestione del personale […] e, in generale, la preposizione alle strutture alle quali, sPecie in amministrazioni di dimensioni ridotte, fanno capo tutte le competenze generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno.”

Il Ministro auspica, da parte di ciascun Ente, l’individuazione delle strutture per cui sussiste tale regime di limitazione.

Ai fini della nomina, acquista importanza l’essere, o essere stato nel biennio precedente,  dirigente sindacale, nonché di agire in nome e per conto dell’associazione quale funzionario delegato.

La rilevanza della carica si realizza in qualsiasi tipo di organizzazione (confederazione, federazione, organizzazione di categoria), a qualsiasi livello dell’organizzazione.

Devono quindi essere ricompresi nel regime di impedimento la funzione di dirigente sindacale nell’ambito della R.S.A. e l’essere componente della R.S.U.

L’impedimento sussiste inoltre nel caso in cui all’interessato sia attribuito un incarico formale di partito, tale da comportare compiti di reale impulso mediante l’adozione di decisioni e di atti di gestione.

Altra ipotesi impeditiva riguarda coloro che abbiano, o abbiano avuto nei 2 anni precedenti alla nomina, rapporti di collaborazione o di consulenza con organizzazioni sindacali o di partito.

La Circolare ha precisato che le collaborazioni rilevanti sono quelle oggetto di un rapporto di lavoro caratterizzato dall’onerosità delle prestazioni.

A fini dell’osservanza della norma, le Amministrazioni dovranno acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  dell’interessato, in cui questi attesti di non trovarsi in alcuna delle circostanze di impedimento.

Il conferimento dell’incarico, in presenza di una delle condizioni ostative, determinerà la nullità degli atti di attribuzione per violazione di norma imperativa.

In tal caso, l’Amministrazione dovrà dare comunicazione di avvio di procedimento disciplinare a carico dell’interessato, al fine di verificare in contraddittorio i presupposti di fatto e rimuovere l’illegittimità mediante un atto ricognitivo della nullità e il conferimento di nuovo incarico ad altro soggetto.

PEC E CONCORSI

La Circolare n. 12/10 ha fornito chiarimenti in materia di “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”.

La Circolare ha precisato che gli Enti possono adottare il sistema della Pec (Posta elettronica certificata) per ricevere le domande di partecipazione a qualsiasi forma di reclutamento che determini l’accesso al pubblico impiego.

La Circolare è stata emanata allo scopo di dirimere la questione relativa alla possibilità di estendere l’utilizzo della posta elettronica certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche. La controversia era stata sollevata dal Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che aveva richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere circa la possibilità di trasmettere tramite Pec le domande di partecipazione agli esami abilitanti all’esercizio della libera professione.

Il Ministro ha ritenuto opportuno fornire delucidazioni circa l’utilizzo del sistema di comunicazione telematica, riconosciuto come uno strumento necessario al fine di rendere più rapide e meno onerose le relazioni tra P.A. e cittadini.

L’obiettivo è quello di rendere la Pec il mezzo principale di comunicazione tra l’Amministrazione e i cittadini.

Gli indirizzi interpretativi contenuti nella Circolare riguardano tutte le forme di reclutamento della P.A., quali contratti a tempo determinato o indeterminato, assunzione dei dirigenti e gli incarichi di lavoro autonomo ex art. 7 Dlgs. n. 165/01.

E’ stato riconosciuto il crescente sviluppo di forme di gestione automatizzata della procedura concorsuale, ad esempio attraverso l’acquisizione on-line delle domande al fine di creare una banca dati dei candidati.

Le Amministrazioni pubbliche devono favorire l’economicità e la celerità di espletamento della procedura concorsuale, nel rispetto dell’imparzialità e della trasparenza, ed il sistema di posta elettronica certificata garantisce il rispetto delle regole fissate in materia.

L’art. 16 bis della Legge n. 2/09 ne ha sancito l’effetto equivalente alla notificazione per mezzo di raccomandata A/R, in quanto garantisce la certificazione di data e ora di invio e ricezione del messaggio, nonché il contenuto dello stesso, e consente l’identificazione dell’autore della missiva, come se fosse stata regolarmente sottoscritta.

Offre inoltre garanzie maggiori sotto profili di qualità, tracciabilità e sicurezza, rispetto ai sistemi di gestione cartacea dei documenti, caratterizzati da eccessiva onerosità, facilità di smarrimenti ed errori.

La Pec dovrà diventare quindi strumento preferenziale non soltanto per l’inoltro della domanda, ma anche nel proseguo dell’iter concorsuale.

Ogni Amministrazione ha potestà regolamentare autonoma nell’individuare percorsi ulteriori di semplificazione della comunicazione con i candidati e delle modalità di acquisizione delle domande di concorso, nel rispetto dei principi attinenti alla certezza del diritto e alla trasparenza dei processi.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni