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Concorsi: è necessario ricorrere alle procedure di mobilità prima di assumere all’esterno


Tar Emilia Romagna, Sez. I, Sent. n. 2634/09
di Chiara Zaccagnini

E’ illegittimo indire un concorso quando prima non è stato dato corso alle procedure di mobilità, ex art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/01.

Questo è il principio affermato dal Tar Emilia nella Sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una dipendente Asl avverso il bando di selezione pubblica indetta da un Unione dei Comuni verso la quale la dipendente aveva richiesto il trasferimento per mobilità.

Nel caso di specie, la ricorrente, dipendente della Asl con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, aveva attivato le procedure per la mobilità intercompartimentale presentando domanda di trasferimento al Comune e all’Associazione Intercomunale, i quali in un primo momento le avevano comunicato l’assenza di posti vacanti.

Nel momento in cui tale posto si è reso vacante l’Unione dei Comuni aveva indetto una selezione pubblica per la copertura dello stesso, senza dar corso all’assunzione per mobilità volontaria.

La ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/01, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere alle procedure di mobilità prima di rivolgersi all’esterno per la copertura del posto che si è reso vacante.

Inoltre, nel bando non era stato specificato se era stata svolta la verifica in merito alla sussistenza di domande di mobilità e non erano specificate le motivazioni che avevano indotto l’Ente ad indire una procedura concorsuale, anziché ricorrere alle procedure di mobilità, meno onerose rispetto alla precedente.

I Giudici amministrativi hanno richiamato quanto chiarito dalla Circolare n. 3/06 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che aveva precisato la necessità di espletare in via prioritaria le procedure di mobilità rispetto a quelle concorsuali.

Nell’ipotesi in cui all’interno dell’Amministrazione, siano presenti posti vacanti, gli Enti devono prevedere la mobilità di coloro che sono comandati presso la stessa Amministrazione che necessita di assumere o che vi si trovano in posizione di fuori ruolo.

Le Amministrazioni, quindi, prima di attivare procedure concorsuali devono verificare se esistano domande di mobilità.

Secondo la richiamata Sentenza del Tar Toscana n. 1212/09, espressiva dell’orientamento maggioritario, l’attivazione delle procedure di mobilità rispetto a quelle concorsuali non può ritenersi un principio inderogabile. Possono certamente ipotizzarsi specifiche situazioni in cui può risultare opportuno e più corrispondente all’interesse pubblico privilegiare lo strumento del concorso, prescindendo dalla mobilità.

Infine, il Tar ha chiarito che il regolamento di organizzazione del Comune non può prevedere, come nel caso di specie, che la valutazione delle domande di mobilità abbia carattere ampiamente discrezionale, in quanto contrasta con il principio affermata dalla Circolare n. 3/06 della Funzione Pubblica.

In conclusione, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, annullando così il bando di selezione pubblica e il Provvedimento del Dirigente con cui era stata indetta la selezione.

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