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L’organismo indipendente di valutazione*


di Federica Caponi

Le amministrazioni dovranno valutare annualmente le attività e le prestazioni dei dipendenti e, a tal fine, dovranno adottare “il sistema di misurazione e valutazione della performance”.

Di tale sistema fa parte, tra l’altro, l’organismo indipendente di valutazione (art. 14), cui compete, tra l’altro, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti.

Gli enti dovranno istituire il nuovo organismo senza che ciò determini un aumento dei costi sostenuti per l’organo cui attualmente compete la valutazione dei dipendenti (il nucleo di valutazione).

L’attivazione del nuovo organo dovrà avvenire entro il 30 aprile 2010.

Concretamente, potrà essere attivato soltanto dopo che la commissione nazionale di valutazione (art. 13) avrà indicato i requisiti di competenza e di esperienza che dovranno possedere i componenti e espresso il proprio assenso alle candidature proposte dagli enti.

Membri e incompatibilità

Spetta all’organo di indirizzo politico-amministrativo degli enti nominare i membri del nuovo organismo, sentita la commissione nazionale.

L’organo potrà essere monocratico o collegiale, fino ad un massimo di tre soggetti, avrà durata triennale e i membri potranno essere rinnovati per una sola volta.

La nomina potrà dirsi perfezionata soltanto al momento in cui la commissione nazionale darà il proprio assenso.

E’ auspicabile che sia fissato un termine entro cui la commissione debba esprimersi o eventualmente sia ammessa l’applicabilità a tale procedimento del silenzio-assenso, al fine di garantire tempi certi per l’attivazione del nuovo organismo di valutazione.

Successivamente, le Pa dovranno inviare i curricula dei soggetti individuati alla commissione nazionale.

Non potranno essere nominati coloro che rivestano incarichi elettivi, cariche in partiti o sindacati, o che abbiano incarichi con tali organizzazioni, o che abbiano avuto tali rapporti nei tre anni precedenti.

Tale condizione di incompatibilità è stata prevista anche per i dirigenti dell’ufficio personale.

Le P.A. obbligate alla nomina dell’organismo

Restano escluse dall’applicazione dell’art. 14 le regioni, compresi i loro enti, le amministrazioni del Ssn e gli enti locali.

Per gli enti territoriali infatti tra le norme del Titolo II (artt. 2-16) soltanto l’art. 11 (“Trasparenza”), commi 1 e 3, costituisce norma imperativa di diretta applicazione, in quanto materia di esclusiva competenza del legislatore statale.

Gli artt. 13 e 14 non costituiscono, per tali enti, neppure norme di diretta attuazione dell’art. 97 della Cost., che sono tassativamente elencate negli artt. 16 e 74.

Compiti e modalità di svolgimento

Il legislatore ha stabilito che in tale organismo si concentrino tutte le funzioni di controllo previste dal dlgs 286/99, tra cui anche quelle di controllo strategico.

Il nuovo organo riferirà direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente.

Tra i compiti più importanti, vi è quello di verificare il funzionamento complessivo del nuovo sistema di valutazione (che dovrà essere operativo dal 1° gennaio 2010) e nel caso in cui riscontri delle criticità dovrà comunicarle tempestivamente alla Corte dei conti e all’Ispettorato per la funzione pubblica.

Dovrà inoltre proporre la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione dei primi.

Ogni amministrazione dovrà costituire, al fine di supportare tale organismo, una struttura permanente, individuando il responsabile tra coloro che siano in possesso di una specifica professionalità ed esperienza nel campo della valutazione del personale.

La Commissione nazionale di valutazione

Entro il 15 dicembre prossimo dovrà essere istituita la commissione unica per la valutazione che opererà in piena autonomia, in collaborazione la Funzione pubblica e con la Ragioneria generale dello Stato.

Le modalità di organizzazione e le norme regolatrici dell’attività della commissione dovranno essere stabilite con decreto del ministro per la pubblica amministrazione.

Compiti, procedure e attività

La commissione dovrà svolgere attività di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi indipendenti di valutazione, fornendo agli stessi anche supporto tecnico.

Avrà inoltre compiti di verifica della corretta applicazione del sistema di valutazione delle amministrazioni centrali e dovrà predisporre il piano e la relazione sulla performance degli stessi enti.

La commissione inoltre potrà analizzare, a campione, il sistema di valutazione degli enti territoriali e potrà formulare anche osservazioni e specifici rilievi.

Inoltre, avrà anche funzioni di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. Dovrà infatti adottare atti di indirizzo in merito agli standard di qualità, alle carte dei servizi e ai casi di indennizzo automatico e forfettario per mancato rispetto degli standard di qualità, secondo quanto previsto dal novellato art. 11, comma 2, del dlgs 286/99.

*vedi anche articolo-Tocca all’Authority nazionale dettare indirizzi uniformi-pubblicato sul Sole 24 Ore 30-11-09

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