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Obbligo di pubblicazione on line: forniti altri chiarimenti dalla Funzione pubblica


Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato il 12 ottobre 2009 la Circolare n. 5, concernente “Legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile – Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale – Ulteriori indicazioni operative”, fornendo ulteriori chiarimenti sull’obbligo di pubblicazione on line stabilito dall’art. 21 della Legge n. 69/09, rispetto a quanto chiarito dalla Circolare n. 3/09 (vedi Newsletter SELF n. 2 agosto 2009).

L’art. 21, comma 1, della Legge n. 69/09 infatti ha previsto l’obbligo per le P.A. di pubblicare sui propri siti internet, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Dopo il primo periodo di applicazione, in relazione ai quesiti più frequenti presentati alla Funzione pubblica, il Dipartimento ha fornito ulteriori precisazioni operative al fine di chiarire eventuali dubbi in ordine ai dati che devono essere pubblicati ed alle modalità della pubblicazione degli stessi.

Dati relativi ai dirigenti: ambito di riferimento

L’obbligo riguarda esclusivamente il personale avente qualifica dirigenziale (anche con contratto a tempo determinato) e i Segretari, non applicandosi ai dipendenti inquadrati nelle aree non dirigenziali cui, negli Enti privi di personale dirigente, siano attribuite, a norma di legge, le relative funzioni.

Non devono essere pertanto oggetto di pubblicazione i dati del personale inquadrato nelle aree non dirigenziali, cui siano attribuite le posizioni organizzative.

Il Dipartimento ha richiamato gli Enti a curare la completezza delle informazioni pubblicate.

Retribuzioni annuali dei dirigenti

L’adempimento richiesto dal citato art. 21 della Legge n. 69/09 obbliga gli Enti a pubblicare anche le retribuzioni annuali dei dirigenti.

La pubblicazione riguarda esclusivamente gli emolumenti stipendiali percepiti annualmente dal dirigente, come specificati nei Contratti collettivi di Comparto e nei contratti individuali di lavoro.

Dovranno, pertanto, essere pubblicati sia gli importi afferenti il trattamento fondamentale, sia quelli percepiti a titolo di retribuzione accessoria.

Il Dipartimento ha ricordato che a tal fine è necessario utilizzare lo schema allegato alla precedente Circolare n. 3/09.

A tal proposito, è stato precisato che il campo “Altro” potrà ricomprendere le poste del trattamento economico, contrattualmente definito, che non rientrano nelle precedenti, quali, ad esempio, indennità accessorie specifiche previste dal Comparto o da un determinato incarico.

Per la retribuzione di risultato, il cui importo può variare di anno in anno, potrà farsi riferimento alle specifiche previsioni (anche relative a dati percentuali) contenute nei Contratti collettivi di ciascun Comparto e nei Contratti individuali dei singoli dirigenti.

Non devono essere pubblicati, al contrario, i dati relativi ad emolumenti percepiti dal dirigente per incarichi specifici, sia istituzionali, sia extra istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a comitati e commissioni, o lo svolgimento di attività di docenza.

Per i Segretari, titolari di uffici di segreteria convenzionati tra più Enti, spetta al Comune capofila effettuare la pubblicazione di tutti dati, dando informazione sul sito internet in merito agli Enti che usufruiscono del servizio convenzionato e delle modalità di ripartizione tra queste della retribuzione del Segretario comunale.

Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale

L’art. 21 ha stabilito l’obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale “i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”.

E’ necessario pubblicare i dati percentuali relativi sia al tasso di assenza, sia al tasso di presenza del personale, raggruppato per ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale (al cui vertice, cioè, è preposto un dirigente).

Nel computo del tasso di assenza dovranno ricomprendersi tutte le giornate di mancata presenza lavorativa, ivi inclusi, ad esempio, i permessi e i distacchi sindacali, i permessi di cui alla Legge n. 104/92, le assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.

Non dovranno essere computati, al contrario, i permessi retribuiti fruiti ad ore, ovvero i permessi personali soggetti a recupero, a meno che non integrino un’assenza di un’intera giornata lavorativa.

Non dovranno essere pubblicati i dati relativi alle assenze divise per tipologia e/o con indicazione del numero di dipendenti occupati in ciascun ufficio dirigenziale.

Il Dipartimento ha ricordato che gli Enti dovranno avere cura di non pubblicare i dati relativi al tasso di assenza/presenza degli uffici dirigenziali privi di personale dipendente, come, ad esempio, possono essere gli uffici di staff.

La pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza e di presenza dovrà essere aggiornata mensilmente.

Modalità della pubblicazione

In ordine alle modalità della pubblicazione, dovranno essere inseriti i dati curriculari e quelli sulla retribuzione dei dirigenti, utilizzando accorgimenti tecnici che impediscano la loro indicizzazione tramite i comuni motori di ricerca.

Il Dipartimento ha anche richiamato le P.A. sulla necessità di rendere i dati pubblicati facilmente reperibili ed accessibili sul sito internet istituzionale, evidenziando sull’home page un’apposita sezione individuata attraverso un titolo di immediata percezione.

Per eventuali dubbi, gli Enti potranno anche consultare le domande più frequenti (FAQ) pubblicate sul sito della Funzione pubblica.

La pubblicazione dei dati non costituisce un adempimento discrezionale, ma integra un preciso obbligo di legge, per ottemperare al quale le Amministrazioni non necessitano di alcuna autorizzazione od assenso da parte dei soggetti titolari dei dati medesimi (in particolare in relazione ai dati curriculari e retributivi).

Il mancato od incompleto adempimento costituisce, pertanto, comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell’Amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei Ccnl.

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà al monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, i cui risultati saranno esposti sul proprio sito istituzionale.

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