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Lombardia, del. n. 191 – Compensi incentivanti: applicazione temporale della nuova disciplina


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione temporale della nuova disciplina in materia di c.d. “compensi incentivanti”, introdotta dal d.l. 90/2014.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 191/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 luglio, hanno ribadito che il diritto all’incentivo deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento in cui questo è sorto.

Pertanto, i compensi erogati dopo l’entrata in vigore della riforma, ma concernenti attività realizzate in precedenza, rimangono assoggettati alla previgente disciplina normativa.

Le attività incentivabili possono essere distinte a seconda che richiedano la redazione di specifici atti formali, sottoposti ai controlli di regolarità ed efficacia stabiliti dalla legge oppure prestazioni di durata da svolgersi per un determinato periodo di tempo senza comportare l’adozione di atti puntuali.

Di conseguenza, i soggetti incaricati della redazione di uno specifico atto hanno diritto a percepire l’incentivo determinato sulla base della legge in vigore al momento in cui, con il compimento dell’atto medesimo, si esaurisce la prestazione lavorativa richiesta.

Ciò, naturalmente, a condizione che l’atto superi positivamente i successivi controlli che ne attestino la regolarità e consentano l’avvio della gara, controlli che, rimanendo adempimenti estranei alla prestazione lavorativa del dipendente, potranno pertanto intervenire anche successivamente alla data di entrata in vigore della riforma.

I soggetti incaricati di prestazioni di durata, viceversa, maturano il diritto all’incentivo con riferimento alla frazione temporale dell’attività espletata la quale può ragionevolmente consistere nel numero dei giorni di attività.

Ne viene di conseguenza che la misura dell’incentivo dovrà essere parametrata ai giorni di attività svolta prima o dopo l’entrata in vigore della riforma.

In particolare, i magistrati contabili hanno evidenziato che per le attività realizzate prima del 19 agosto 2014, l’incentivo può essere riconosciuto:

• per i lavori di manutenzione, sempre che si tratti di attività che abbiano richiesto la progettazione di un’opera e non la mera manutenzione della stessa (l’attuale formulazione della norma, invece, ne ha espressamente escluso la remunerazione);

• al personale con qualifica dirigenziale (oggi escluso dal novero dei soggetti beneficiari);

Infine, per la determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, i magistrati contabili hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 11/2015 secondo cui “l’obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.

Pertanto, il nuovo tetto complessivo annuo previsto dalla legge per i c.d. “incentivi alla progettazione”, si applica alle attività espletate dopo il 19 agosto 2014.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo, Lombardia del. n. 191_15


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