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Contributi e sovvenzioni: le p.a. e gli organismi partecipati devono pubblicare gli atti


La Civit con la delibera n. 59 concernente “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)” del 15 liglio 2013, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alla portata applicativa degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni e contributi pubblici, disciplinati dall’articolo 26 del d.lgs. 33/2013.

La Civit ha chiarito che sono obbligate le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e gli enti pubblici nazionali, economici e non, ivi comprese le aziende speciali.

Tali ultimi organismi infatti sono assimilati dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici e, come tali, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 190/2012 sono obbligati al rispetto degli obblighi di trasparenza disciplinati dall’articolo 1, commi 15-33, della legge stessa.

Sono inoltre soggette agli obblighi di pubblicazione anche le società partecipate dagli enti pubblici e quelle controllate dalle p.a.

L’articolo 26, comma 2, del decreto trasparenza impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.

Si ricorda che tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

Secondo la Civit, tale disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che dispongono a favore di un soggetto, pubblico o privato, un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Da tale obbligo sono esclusi i corrispettivi pagati dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Tali compensi, comunque denominati e relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, devono essere pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni “Consulenti e collaboratori”, “Personale” e “Bandi di gara e contratti”.

L’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro.

In base a quanto stabilito dalla norma, dette informazioni devono essere pubblicate sia quando sono erogate con un unico atto, sia quando sono erogate con atti diversi in corso d’anno se complessivamente superano mille euro a favore dello stesso beneficiario.

In tal caso, l’importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento e l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia facendo riferimento anche alle pregresse attribuzioni.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l’amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione, condizione per la loro efficacia, deve essere fatta tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

La Civit, inoltre, ha chiarito che qualora l’amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite, ma integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

Circa le modalità di pubblicazione, la Civit ha ricordato che i dati devono essere pubblicati secondo le indicazioni contenute nell’articolo 27, comma 2 del d.lgs. 33/2013 rinviando, per maggiore chiarezza, a quanto previsto nell’elenco allegato 1 alla delibera 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’articolo 4 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, si ricorda che devono essere accessibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da questi sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La Civit, infine, ha ricordato che resta sospeso il relativo obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla concessione di vantaggi economici delle informazioni relative ai procedimenti di concessione di sovvenzioni, prevista dall’art. 1, comma 27, della legge 190/2012, come comunicato dalla Commissione il 13 aprile 2013 sul proprio sito istituzionale.

Seminario di studi:
Anticorruzione, controlli e trasparenza – Firenze 27 settembre 2013

 


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