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Trasparenza e anticorruzione enti sotto 15.000: la Civit rinvia il termine al 31 gennaio 2014


I comuni con meno di 15.000 abitanti non sono obbligati (secondo la Civit) a pubblicare i dati patrimoniali degli amministratori, disciplinati dall’articolo 14 del d.lgs. 33/2013.
La Civit ha “chiarito” anche che il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è posticipato al 31 gennaio 2014.
La Commissione ha ritenuto che c’è incompatibilità tra:

  • l’incarico assessore di un comune con meno di 15.000 abitanti e quella di revisore di una società partecipata dal comune;
  • l’incarico di presidente di un’azienda speciale costituita da un comune e la carica di consigliere dello stesso ente, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 39/2013.

Non sussiste, al contrario, incompatibilità tra l’incarico di responsabile di servizio di un comune e la nomina a presidente del cda di un’azienda speciale consortile partecipata da un altro ente.

La Civit in questi ultimi giorni sta fornendo delle interpretazioni “innovative” di disposizioni legislative che hanno un dettato testuale diverso, ma forse la Commissione, nominata per supportare e coordinare le amministrazioni centrali nell’applicazione del sistema di valutazione voluto dall’allora Ministro Brunetta, ha sviluppato competenze e professionalità tali da dare garanzia di vere e proprie interpretazioni autentiche.

La Civit ha infatti emanato, tra le altre, la delibera 50/2013 e 57/2013, la prima concernente “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, pubblicata l’11 luglio 2013, e la seconda “in tema di applicabilità del d.lgs. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione”.

In merito ai vincoli posti in materia di pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori disciplinati dal d.lgs. 33/2013, è necessario ricordare che l’articolo 14 non distingue gli enti in classi demografiche, indicando quali soggetti vincolati tutte le p.a., che ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 11, comma 1, dello stesso decreto “si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001”.

La modifica apportata all’articolo 1, della legge 441/1982, disposta dall’articolo 52 del decreto trasparenza, impone, tra gli altri, agli enti con più di 15.000 abitanti, di adempiere a tutti i vincoli “per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive (…) e dei consiglieri” e non di tutti gli amministratori (ex art. 1, n. 5, legge 441/1982).

Pertanto, il d.lgs. 33/2013 con l’articolo 14 obbligherebbe tutti gli enti a rendere noto per tutti gli amministratori:

 l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

 il curriculum;

 i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;

 gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

 i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

 gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

 le dichiarazioni inerenti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive, ai sensi degli artt. 2-4 della legge 441/1982.

La Civit, con la delibera 50/2013 ha fornito “un’interpretazione autentica della norma” in uno schema allegato (?), “disponendo” che tale obbligo sarebbe vincolante solo per i comuni con più di 15.000 abitanti.

Per quanto riguarda il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità la Civit ha comunicato che il termine per l’approvazione è slittato al 31 gennaio 2014, per “esigenze di semplificazione volte a non creare duplicazioni di adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni e a consentire l’adozione di atti programmatori fra loro coerenti e coordinati” (Piano anticorruzione e quello sulla trasparenza).

La Commissione infatti aveva già chiarito che il programma sulla trasparenza è uno strumento di programmazione autonomo rispetto al piano anticorruzione, anche se sono atti di programmazione strettamente collegati.

La Civit già nelle bozze delle “linee guida 2013-2015”, rese note il 28 maggio 2013, aveva precisato che, in ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, “discende l’opportunità che, a regime, il termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio” (art. 1, comma 8, legge 190/2012).

E’ necessario ricordare che, in sede di prima applicazione, la legge 221/2012 aveva disposto che il termine per l’adozione dei Piani fosse il 31 marzo 2013, nelle more dell’adozione del Piano nazionale anticorruzione.

Il programma della trasparenza avrebbe dovuto essere adottato dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie incluse quelle fiscali, dagli enti pubblici non economici, dalle Università e Camere di Commercio non oltre il 20 luglio 2013.

Secondo la Civit, anche gli enti locali avrebbero dovuto adottare il programma entro il 20 luglio 2013.

Con la delibera 50/2013 il termine è stato posticipato al 31 gennaio 2014.

Si ricorda che le società partecipate dalle p.a. e quelle controllate sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012.

Tali organismi sono tenuti a costituire la sezione “Amministrazione trasparente” nei propri siti internet e a dichiarare, entro il 31 dicembre, l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Nella deliberazione 57/2013 la commissione ha chiarito che alcuni obblighi di incandidabilità e inconferibilità degli incarichi disciplinati dal d.lgs. 39/2013 si applicano solo ai comuni con più di 15.000 abitanti, mentre altri si applicano a tutti gli enti, indipendentemente dalla dimensione demografica.

In particolare, la Commissione ha chiarito che gli obblighi di incompatibilità “tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”, disciplinati dall’articolo 9, “nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”, previsti dall’articolo 4, e “di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”, regolati dall’articolo 3 del d.gs. 39/2013 si applicano a tutti gli enti.

Seminario di studi:
Anticorruzione, controlli e trasparenza – Firenze 27 settembre 2013


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