Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 
Self compie 10 anni!

Manovra correttiva bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali contenute nella Legge di conversione


Tutti gli Enti locali dovranno effettuare la verifica in merito agli affidamenti diretti in essere entro il 12 agosto 2012 e, la stessa, dovrà essere ripetuta periodicamente “secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali” (ogni Ente cioè dovrà disciplinare la periodicità di tale verifica).

La verifica dovrà essere effettuata anche prima di procedere al rinnovo della gestione dei servizi (comma 4).

Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, dovranno definire preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo (comma 5).

I concessionari di servizi pubblici potranno svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, mediante società separate (ex art. 8, commi 2-bis e 2-quater,  Legge n. 287/90) (comma 7).

Il conferimento della gestione di servizi pubblici locali deve avvenire in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (comma 8).

Le società a capitale interamente pubblico potranno partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge (come quello previsto dal comma 33 della norma in commento).

Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, potranno essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

Il comma 10 ha previsto che, al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito, relative alle procedure per l’affidamento dei sevizi pubblici locali, dovrà:

a)   escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b)   assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c)    indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non potrà essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d)   eventualmente prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e)    prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’Ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f)     indicare i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni e per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione;

g)   prevedere l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

In caso di gara a doppio oggetto (per l’individuazione del socio e l’affidamento del servizio) al socio dovrà essere conferita una partecipazione non inferiore al 40% e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (comma 12).

In tal caso, il bando di gara o la lettera di invito dovrà assicurare che:

a)   i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b)   il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda a un nuovo affidamento;

c)    siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

L’affidamento diretto a proprie società, secondo il modello dell’in house providing, potrà avvenire nel caso in cui il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui (comma 13).

Le società in house, affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità che dovranno essere definite con apposito Decreto (comma 14).

E’ necessario ricordare che tale previsione era contenuta nel comma 10 dell’art. 23-bis che prima dell’abrogazione referendaria era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/10.

Gli enti locali dovranno vigilare sull’osservanza, da parte delle proprie partecipate, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno (dovremo aspettare per avere indicazioni in merito a come potrà essere attuato tale vincolo).

Il Legislatore della Manovra correttiva bis 2011 ha previsto che le società in house e le società miste affidatarie di servizi pubblici locali “applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al Dlgs. n. 163/06”, ma le in house e le società controllate sono già obbligate al rispetto del codice dei contratti (comma 15).

Il Legislatore ha ritenuto necessario ribadire anche che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/01”, ma tali società sono obbligate a tale vincolo fin dall’agosto 2008.

La novità vera riguarda il divieto di assunzioni nel caso in cui tali società non abbiano adottato atti regolamentari in cui abbiano disciplinato tali vincoli procedurali (comma 17).

In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a in house e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore sia partecipato dall’Ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’Ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione (comma 18).

Gli enti cioè dovranno modificare il proprio statuto al fine di disciplinare le modalità attuative del controllo dell’organo di revisione sul rispetto del contratto di servizio (nel rispetto del principio di semplificazione!).

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’Ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non potranno svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti (comma 19).

Tale divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni siano state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

Tale divieto opererà anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale (comma 20).

Non potranno essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore dell’Ente socio.

I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne’ svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta (comma 22).

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non potranno essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo Ente locale.

Saranno esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicheranno ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall’art. 51 (“Astensione del giudice”) del c.p.c., in particolare:

1)      se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2)      se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3)      se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4)      se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5)      se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un Ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Nell’ipotesi in cui alla gara per l’affidamento dei servizi dovesse concorrere una società partecipata

dall’Ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non potranno essere ne’ dipendenti ne’ amministratori dell’Ente locale stesso (comma 26).

Tali divieti e incompatibilità si applicheranno alle nomine e agli incarichi da conferire dopo il 13 agosto 2011 (comma 27).

Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cederà al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio.

Nel caso in cui alla cessazione della gestione, i beni non siano stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponderà al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito nella norma in commento terminerà (comma 32):

a)      per gli affidamenti diretti alle in house, il cui valore economico sia superiore a € 900.000 annui, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, al 31 marzo 2012;

b)      per le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (ma non con gara a doppio oggetto), le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, al 30 giugno 2012;

c)      per le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d)     per gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015. Ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’Ente affidante, rispettivamente, al 30 giugno 2013 o al 31 dicembre 2015.

Il comma 33 della norma in commento ha ribadito che le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, nonché i soggetti cui é affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attivita’ di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne’ svolgere servizi o attivita’ per altri enti pubblici o privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne’ partecipando a gare.

Tale divieto opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in borsa.

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Sono esclusi dall’applicazione della norma in commento:

–        il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto per la proprietà delle reti e l’erogazione del servizio;

–        il servizio di distribuzione di gas naturale;

–        il servizio di distribuzione di energia elettrica;

–        il servizio di trasporto ferroviario regionale;

–        il servizio di farmacia comunale.

Restano salve le procedure di affidamento già avviate al 13 agosto 2011.

Articolo 5 – Norme in materia di società municipalizzate

Il comma 1 ha disposto che, limitatamente al 2013 e al 2014, una quota del Fondo infrastrutture (istituito dalla Legge n.133/08, art. 6-quinquies) non superiore a 250 milioni venga destinata, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli Enti territoriali che, entro il 31 dicembre 2012 (per il 2013) ed entro il 31 dicembre 2013 (per il 2014), abbiano proceduto alla dismissione delle partecipazioni in società che gestiscono servizi a rilevanza economica.

Tali dismissioni dovranno essere comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le conseguenti spese devono ritenersi escluse dai vincoli del patto di stabilità interno e la quota assegnata a ciascun Ente non potrà essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

Art. 6 – Liberalizzazione in materia di SCIA e DIA. Ulteriori semplificazioni

La norma ha previsto alcune semplificazioni in materia.

In particolare, è stato previsto che entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, qualora dall’attività possa conseguire pericolo al patrimonio artistico e culturale, l’Amministrazione possa adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi.

Inoltre, la norma ha introdotto il comma 6 ter all’art. 19 della Legge n. 241/90, il quale ha stabilito che la SCIA è impugnabile solo dopo aver sollecitato l’Amministrazione a rimediare ai propri errori, trattandosi di attività non genericamente semplificate nella procedura.

Il comma 2 ha previsto che il SISTRI entrerà in vigore dal 9 febbraio 2012 e dal 17 settembre 2011 al 15 dicembre 2011 il Ministero dell’ambiente assicuri la verifica tecnica delle componenti software e hardware, e l’organizzazione di test di funzionamento, con l’obiettivo di conseguire una più ampia partecipazione degli utenti.

Sono tornate in vigore le norme relative ai controlli di tracciabilità di tipo informatico, che erano state abrogate.

Il comma 3 ha disposto che il Ministro dell’ambiente debba individuare, entro il 16 dicembre 2011, le specifiche tipologie di rifiuti alle quali devono essere applicate le procedure previste ai fini del SISTRI per i rifiuti speciali non pericolosi.

Il comma 3 bis ha previsto la possibilità che gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio deleghino la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Il comma 5 e il comma 6 sono intervenuti in materia di sicurezza dei dispositivi di generazione della firma digitale.

Il comma 5 ha disposto che la DigitPA metterà a disposizione una piattaforma tecnologica che, attraverso particolari strumenti di riconoscimento, assicurerà l’identificazione dei soggetti interessati dai processi di pagamento da parte delle Amministrazioni.

Il comma 6 bis ha disposto la possibilità di disapplicare le sanzioni penali e amministrative previste nei confronti dei genitori che avevano beneficiato dell’erogazione del bonus bebè, di cui ai commi 331, 332, 333 della Legge n. 266/05 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”], senza essere in possesso dei requisiti reddituali richiesti.

È stato previsto che le suddette sanzioni saranno disapplicate qualora si proceda alla restituzione delle somme percepite entro 90 giorni.

Art. 9 – Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

La norma in commento ha novellato l’art. 5 (“Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”) della Legge n. 68/99, concernente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, introducendo dopo il comma 8, il comma 8-ter, con il quale il Legislatore ha stabilito che i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, a seguito di una loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello previsto, fatto salvo che tali eccedenze siano compensate da un minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della stessa regione.

La disposizione in commento ha inoltre aggiunto il comma 8-quater, stabilendo che sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con la disciplina delineata.

 

Art. 15- Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali

Il Legislatore in sede di conversione ha soppresso completamente tutta la disciplina relativa alla soppressione delle Province, che nel frattempo è divenuta oggetto di un Ddl costituzionale attualmente all’esame del Parlamento.

Resta in vigore solo la disciplina di cui al comma 5 che aveva disposto che, in coincidenza del rinnovo degli organi di governo delle Province successivo al 13 agosto 2011, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente sarà ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.

 

Art. 16- Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali

In sede di conversione il Legislatore ha abolito la soppressione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti. Per tali Enti è stata prevista l’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici mediante Unione di Comuni (ex art. 32 Tuel) a eccezione dei Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d’Italia.

A tali Unioni, possono aderire anche i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali loro spettanti e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 14, commi 28-31, del Dl n. 78/10.

Tali Enti, in alternativa, hanno facoltà di esercitare mediante l’Unione tutte le funzioni e i servizi pubblici loro spettanti (comma 2).

Alle Unioni costituite ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista nella disposizione in commento, in deroga all’art. 32 Tuel (comma 3).

Il comma 4 ha previsto che siano affidate all’Unione, per conto dei Comuni membri, la programmazione economico- finanziaria e la gestione contabile, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’Unione.

I Comuni membri dell’Unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’Unione mediante deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’Unione entro il 15 ottobre di ogni anno.

Con Dpcm da adottare entro il 15 marzo 2012 saranno disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun Comune e l’Unione.

L’Unione succederà nei rapporti giuridici in essere a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, inerenti le funzioni e i servizi ad essa affidati .

Alle Unioni saranno trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio.

A decorrere dal 2014, le Unioni di Comuni saranno soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli Enti locali, prevista per i Comuni con popolazione corrispondente (comma 5).

Ai sensi del comma 6, le Unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori determinata ai sensi dell’art. 156 Tuel, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti nel caso in cui i Comuni che intendono costituire l’Unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

Le Regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del (17 novembre 2011), hanno facoltà di individuare diversi limiti demografici.

Le Unioni di comuni già costituite, alla data della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo e  di cui facciano parte uno o più Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle Unioni di cui al presente articolo.

I Comuni convenzionati e consorziati (ex. artt. 30 e 31 TUEL) cesseranno di diritto di farne parte nel momento in cui entreranno nella nuova Unione (comma 7).

Il comma 8 ha stabilito che, entro il 17 marzo 2012, i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare a maggioranza dei componenti potranno avanzare alla Regione una proposta di aggregazione ai fini dell’istituzione della rispettiva Unione.

Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la Regione provvederà a sancire l’istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di aggregazione a essa presentate e sulla base dell’elenco, predisposto con Decreto del Ministero dell’Interno entro il 30 novembre 2012, dei Comuni obbligati  e esentati dal costituirsi in Unione.

La Regione provvederà anche in caso di mancanza o non conformità della proposta di aggregazione.

Dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione o con popolazione superiore che esercitino mediante Unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.

I consigli dei comuni membri dell’Unione hanno esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’Unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l’Unione (comma 9).

Ai sensi del comma 10 gli organi dell’Unione di cui al comma 1 sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

Il Consiglio è composto da tutti i Sindaci dei Comuni membri dell’Unione e da due consiglieri comunali per ciascuno di essi.

Detti consiglieri sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’Unione ai sensi del comma 9, in tutti i Comuni che sono membri dell’Unione dai rispettivi Consigli comunali, garantendo che uno dei due appartenga alle opposizioni.

Fino all’elezione del Presidente, il Sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli membri dell’Unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’Unione medesima.

Con Legge Statale potrà essere stabilito che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei Comuni appartenenti alle Unioni e il relativo sistema di elezione.

Al Consiglio dell’Unione spettano le competenze attribuite dal Tuel al Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9.

Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’Unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell’unione tra i propri componenti (comma 12)

Il Presidente dura in carica due anni e mezzo, è rinnovabile e esercita le competenze attribuite al Sindaco ex art. 50 del Tuel, ferme restando in capo ai sindaci dei comuni membri dell’unione le attribuzioni, esercitate quali ufficiali del Governo, ai sensi dell’art. 54 del Tuel.

Il comma 13 ha stabilito che la Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori da esso nominati fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Alla Giunta spettano le competenze di cui all’art. 48 del Tuel e decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.

Lo Statuto dell’Unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti (comma 14)

Il Consiglio adotta lo Statuto dell’Unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’Unione ai sensi del comma 9.

Il comma 15 ha previsto che ai Consiglieri, al Presidente ed agli Assessori dell’Unione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 82 e 86 del Tuel, in materia di indennità e contributiva, e ai relativi atti di attuazione in riferimento al trattamento spettante ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione.

Agli amministratori dell’Unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di Amministratori locali ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Tuel, non spetterà alcun trattamento per la carica sopraggiunta fino al momento dell’esercizio dell’opzione.

L’obbligo di costituirsi in Unione non trova applicazione nei riguardi dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti nel caso in cui, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici previsti dal comma 1 mediante convenzione ex art. 30 del Tuel (comma 16).

A tal fine, i suddetti Comuni trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2012, un’attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni.

Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 dicembre 2011), sono determinati contenuti e modalità delle suddette attestazioni.

Il Ministero dell’interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l’elenco dei Comuni obbligati e di quelli esentati dall’obbligo di costituirsi in Unione.

Il comma 17 ha operato una riduzione sulla composizione degli organi politici dei Comuni, prevedendo che dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del della legge di conversione del decreto (17 settembre 2011):

  • nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da sei consiglieri;
  • nei Comuni con popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da sei consiglieri e da un numero massimo di due assessori;
  • nei Comuni con popolazione tra 3.001 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da sette consiglieri e da un numero massimo di tre assessori;
  • nei Comuni con popolazione tra 5.001 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e da un numero massimo di quattro assessori.

A decorrere dalla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 80 – salvo per quanto concerne la retribuzione delle assenze dal servizio di cui al primo periodo del comma 1- e 82 del Tuel.

I commi 19 e 20 hanno integrato la disciplina rispettivamente dell’art. 38, comma 7 e 48, comma 1 del Tuel, prevedendo che le sedute consiliari e le riunioni della Giunta nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.

Inoltre i lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti ai sensi del novellato art, 79, comma 1, del Tuel hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento (comma 21).

Il comma 22 ha modificato la disciplina disposta dall’art. 14, comma 28, del Dl. n. 78/10, [originariamente prevista per tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti], ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, i quali dovranno obbligatoriamente svolgere in forma associata, mediante convenzione o Unione, le seguenti funzioni:

a)      generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

b)      di polizia locale;

c)      di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d)     funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)      riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato;

f)       del settore sociale.

Il comma 24 modificando l’art. 14, comma 31 del Dl. n. 78/10, ha previsto che il limite demografico minimo per i Comuni, tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 novembre 2011).

Inoltre, è stato anticipato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale tali Comuni dovranno esercitare in forma associata tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ex art 21, comma 3, Legge n. 42/09 (art. 14, comma 31 lett. b), Dl. n. 78/10).

Al comma 25 è stabilito che a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, l’organo di revisione contabile dei Comuni saranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale potranno essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/10, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco regionale dovranno essere stabiliti con Decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (16 novembre 2011), nel rispetto dei seguenti principi:

  • rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri sopra citati e popolazione di ciascun Comune;
  • previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
  • possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Il comma 26 riporta la medesima disciplina prevista precedentemente al comma 12 del Decreto, per cui le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali dovranno essere inserite in apposito prospetto, allegato al rendiconto di gestione (art. 227 Tuel), da trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che dovrà essere pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’Ente locale.

Lo schema tipo del suddetto prospetto dovrà essere adottato entro l’11 novembre 2011 dal Ministro dell’interno d’Intesa con la Conferenza Stato – città e  Autonomie locali.

Il comma 27 ha previsto

che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti con partecipazioni in società di capitali, costituite prima del 31 maggio 2010, dovranno provvedere alla loro messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre 2012 (anziché al 31 dicembre 2013 come precedentemente previsto dal Dl. n. 225/10).

Tale disposizione ha, inoltre, modificato la condizione di cui alla lett. a), relativa alla possibilità di mantenimento delle partecipazioni per tali Enti, prevedendo nel termine il termine del 31 dicembre 2012 (anziché 31 dicembre 2013) per la verifica delle condizioni ai fini del mantenimento delle partecipazioni.

Il comma 28 ha previsto che spetti al Prefetto la verifica di vincoli di cui al citato art. 14, comma 32, e della prevista soppressione dei consorzi di funzioni (ex art. 2, comma 186, lettera e) della Legge n. 191/09).

Nel caso in cui il Prefetto rilevi il mancato adempimento, assegnerà agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale, provvederà a nominare un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari.

Dal 2013 le disposizioni in materia di patto di stabilità troveranno applicazione anche nei confronti dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Art. 18- Voli in classe economica

In sede di conversione, il Legislatore ha esteso l’obbligo di volare in classe economica per gli amministratori, i dipendenti e i componenti di Enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica per gli spostamenti e le missioni inerenti ragioni di servizio.

Tale obbligo è stato esteso ai viaggi verso tutti gli stati del Consiglio d’Europa.