Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, del. 61/2023 – Risorse per welfare integrativo fuori dal tetto del salario accessorio


Il sindaco di un Comune ha chiesto se sia lecito destinare somme per il welfare integrativo ex art. 82 Ccnl. FL 16/11/2022, prevedendo la concessione ai dipendenti di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una cooperativa mutualistica, anche oltre il limite del trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Liguria, nella deliberazione 61/2023, ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo quesito, ricordando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, che esclude che, in sede consultiva, si possano rendere pareri sulle norme di un Ccnl. la cui interpretazione – per la parte pubblica – è demandata all’ARAN.

In merito alla verifica se sia lecito destinare somme per il welfare integrativo anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, i magistrati contabili hanno precisato che esulano dal perimetro di applicazione del limite al salario accessorio, quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale.

La Sezione Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale e la Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, con riferimento alle somme ex art. 208 d.lgs. 285/1992, ha precisato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale” (del. 503/2017).

La Corte dei Conti della Liguria ha chiarito, nella deliberazione in commento, che le misure di welfare integrativo non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 del Ccnl. FL 16/11/2022.

Leggi la deliberazione

CC 61-2023 LIGURIA


Richiedi informazioni