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Liguria, del. 66/2023 – Formazione operativa fuori dal divieto ex art. 5 d.l. 95/2012


Il sindaco di un Comune, premesse le difficoltà di provvedere alla formazione iniziale e al primo affiancamento del personale neo-assunto, spesso privo di pregresse esperienze lavorative – difficoltà conseguenti all’assenza (soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni) di personale più anziano in servizio che possa sopperire a tali necessità e alla tendenziale indisponibilità del personale di altri Comuni, ha chiesto se il divieto di conferire incarichi di studio e consulenza a personale in quiescenza (ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012) trovi o meno applicazione rispetto a “incarichi di formazione specialistica” conferiti “a già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con previsione di riconoscimento di un compenso oltre al rimborso delle spese documentate sostenute e rendicontate”.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Liguria, nella deliberazione 66/2023, ha ricordato che l’art. 5, comma 9 d.l. 95/2012 pone un divieto di attribuzione, a lavoratori collocati in quiescenza, pubblici o privati, di determinati incarichi, ove retribuiti. Il divieto riguarda, in particolare, gli “incarichi di studio e di consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o le “cariche in organi di governo” conferibili dalle p.a. e dagli enti e società da esse controllati.

L’affidamento dei citati incarichi è, invece, consentito ove ne sia prevista la gratuità, mentre per gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, è prevista un’ulteriore limitazione data dalla durata massima non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile. Al fine di stabilire se un determinato incarico ricada o meno nel divieto di cui all’art. 5, comma 9 d.l. 95/2012, occorre prescindere dal nomen juris utilizzato e guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato.

I magistrati contabili hanno precisato che il divieto posto dal citato art. 5 riguarda gli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni e tale espressione non può essere interpretata in modo estensivo o analogico. Pertanto, in tale divieto non rientrano gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001, né altri incarichi professionali previsti dal Codice dei contratto (ex d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023).

L’attività indicata dal Comune istante, descritta quale “formazione specialistica” e “affiancamento”, secondo la Corte dei Conti Liguria, nella deliberazione in commento, è qualificabile come “formazione operativa”, sul presupposto che la formazione teorica non è necessaria, in quanto le competenze del dipendente sono già state valutate in sede di assunzione e quindi quale “primo affiancamento”, ossia attività volta a illustrare al dipendente neo-assunto le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli, non avendo il dipendente una pregressa esperienza “sul campo” nell’esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l’ente.

Secondo i magistrati contabili della Liguria l’attività di “supporto, affiancamento e assistenza” non rientra nei limiti di cui all’art. 5, comma 9 d.l. 95/2012.

La Corte dei Conti Liguria ha ricordato che gli “incarichi di studio” sono quelli in cui è redatta una relazione scritta finale, nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, mentre gli incarichi di consulenza sono “richieste di pareri ad esperti”.

I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno precisato che la “formazione operativa” e il “primo affiancamento” del personale neo-assunto non integra né un’attività di studio, destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né nella formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli.

Pertanto, tale attività non costituisce né “incarico di studio”, né “consulenza” e pertanto non rientra nel divieto contenuto nell’art. 5, comma 9, d.l. 95/2012.

Leggi la deliberazione

CC 66-2023 LIGURIA


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