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Toscana, del. 159/2023 – Servizi a rete conferibili solo a società interamente pubblica


Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito alla proprietà delle reti idriche pubbliche, che in quanto beni demaniali “sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”, e se gli enti locali possano conferirne la proprietà ad una “società a capitale interamente pubblico, che é incedibile” e se siffatte società possano concorrere, in qualità di incorporande, a processi di fusione per incorporazione o se a ciò osti la demanialità delle reti e la sancita inalienabilità delle stesse.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Toscana, nella deliberazione 159/2023, ha ricordato che l’art. 21 del d.lgs. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” dispone che “Gli enti competenti all’organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio.

Fermi restando i vigenti regimi di proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali (…) sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l’intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà, salvo quanto previsto dal comma 5. (…). Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.

Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone (…). Alle società (…) che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti”.

Secondo i magistrati contabili della Toscana, qualora uno o più enti locali, avvalendosi della facoltà loro concessa dal citato art. 21, abbiano conferito la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio pubblico locale ad una “società a capitale interamente pubblico, che è incedibile, tale società può essere interessata a operazioni di fusione societaria, propria o per incorporazione, purché (e la valutazione concreta spetta soltanto agli enti interessati) all’esito della fusione resti assicurata la titolarità di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali in capo a una società a capitale interamente pubblico, oltre alla loro destinazione alla gestione del servizio pubblico per l’intero periodo di utilizzabilità fisica del bene” come disposto proprio dal citato art. 21 del d.lgs. 201/2022.

Leggi la deliberazione

CC 159-2023 TOSCANA


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