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Toscana, del. 196/2023 – Incentivi tecnici non erogabili per la programmazione e controllo finanziario della spesa


Il presidente di una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere incentivi, oltre alle attività tipicamente dirigenziali nella predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, alle attività di programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari, finalizzate non solo al corretto andamento del programma, ma anche al relativo allineamento finanziario e contabile, nonché al monitoraggio sulla coerenza dello stesso con gli equilibri di bilancio e con le fonti di finanziamento degli interventi.

L’ente ha chiesto se possano essere incentivate, oltre alle attività di predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di aggiornamento annuale, anche quelle inerenti all’elaborazione, alla verifica e al controllo della parte del Bilancio di Previsione ad esso collegate, che il servizio finanziario deve porre in essere per garantire la fattibilità finanziaria degli interventi programmati.

Il presidente ha richiesto anche un secondo parere relativo alla corretta erogazione degli incentivi a favore dei dipendenti della CUC, organizzata dalla provincia a favore di alcuni enti locali, anche in caso di gare andate deserte, al fine di compensare comunque l’attività effettuata.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Toscana, nella deliberazione 196/2023, depositata l’11 ottobre 2023,
ha preliminarmente dichiarato inammissibile il secondo quesito presentato dalla Provincia. In merito al primo quesito, i magistrati contabili hanno ricordato che l’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche (che costituiscono deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione) è disciplinato dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e, ora, dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e stante il regime transitorio attuale, l’una o l’altra disciplina può trovare applicazione, a seconda della fattispecie concreta.

L’art. 113 del d.lgs. 50/2016 elencava, quali attività incentivabili, esclusivamente quelle relative alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, al RUP, alla direzione dei lavori ovvero alla direzione dell’esecuzione, al collaudo tecnico amministrativo ovvero alla verifica di conformità, al collaudo statico, ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L’art. 45 del d.lgs. 36/2023 rimanda all’allegato I.10 del medesimo decreto (di cui è prevista l’abrogazione e la sostituzione a seguito dell’emanazione di un corrispondente regolamento adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice), che contiene un elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili, tra cui la programmazione della spesa per investimenti.

Secondo la Corte dei Conti Toscana, “in entrambe le disposizioni – dei due Codici- il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”. Tale interpretazione sarebbe confermata anche dal “fatto che le somme necessarie per corrispondere gli incentivi in questione fanno carico agli stanziamenti previsti per le singole procedure, creando un collegamento diretto tra la specifica procedura attivata e l’onere che ricade su di essa, ad esclusione di ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa”.

Inoltre, i magistrati contabili hanno precisato che “le disposizioni in parola prevedono che la corresponsione dell’incentivo venga effettuata a seguito dell’accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti. Il riferimento normativo, quindi, è a attività o funzioni specifiche, diverse da quelle finanziarie, che connotano invece il procedimento in via generale”. La Corte dei Conti della Toscana ritiene inoltre “che la ratio dell’istituto degli incentivi tecnici risiede, per consolidata giurisprudenza, nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali all’esterno”.

Al contrario, le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari sarebbero, per i magistrati contabili toscani, “attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all’ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni. In questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore”.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Toscana, nella deliberazione in commento, ritiene che, tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

Leggi la delibera

CC 196-2023 TOSCANA


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