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Lazio, del. 136/2023 – Consorzi tra enti e spesa di personale finanziata con fondi europei


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle capacità assunzionali dei Consorzi tra enti locali per la gestione e l’erogazione dei servizi socio-assistenziali, alla luce della previsione contenuta nell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104/2020.

In particolare, è richiesto se “un Consorzio, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, possa considerare come utili, ai fini della determinazione della propria capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti della relativa spesa di personale, le risorse provenienti da fonti eterofinanziate (fondi regionali, fondi europei, etc.)”.

La Corte dei Conti, sez. controllo del Lazio, con la deliberazione 136/2023, depositata il 25 settembre 2023, ha ricordato che la disciplina delle facoltà assunzionali degli enti locali è stata profondamente innovata dall’art. 33 del d.l. 34/2019, che ha sostituito la previgente regolamentazione fondata sulla logica del c.d. turn over, introducendo un modello ispirato al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del personale.

L’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104/2020 stabilisce che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia” ex art. 33 d.l. 34/2019 “per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

Tale deroga risulta, peraltro, espressamente richiamata dall’art. 1, comma 801, della legge 178/2020, secondo il quale “Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali (…), i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, dell'art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104/2020”.

I magistrati contabili hanno precisato che il citato art. 57 espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33 del d.l. n. 34/2019.

Leggi la deliberazione

CC LAZIO 136-2023


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