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Progressioni verticali: legittimo anche effettuare un colloquio


L’Aran ha fornito un importante chiarimento in merito alle procedure per l’attuazione delle progressioni tra Aree, le così dette “progressioni verticali”, rispondendo alla richiesta di parere presentato da un Comune, sostenendo che nella disciplina adottata dall’ente sia coerente e ammissibile anche prevedere l’espletamento di un colloquio.

All’Agenzia si era infatti rivolto un Comune al fine di sapere se data la dizione contenuta nell’art. 13, comma 6 del Ccnl. FL 16/11/2022 (“la progressione tra le aree può aver luogo a seguito di una procedura valutativa”) potesse consentire all’Ente di accertare le competenze professionali possedute dai dipendenti interessati attraverso un colloquio conoscitivo.

L’Aran ha risposto con il Parere ARAN 5318 del 10-7-2023 ritenendo “possibile” e pertanto legittima la scelta dell’amministrazione di prevedere l’espletamento di un colloquio finalizzato ad accertare le competenze professionali.

Tale chiarimento pone fine a un problema pratico organizzativo che sta coinvolgendo molti enti che hanno iniziato il confronto su tale istituto con le parti sindacali.

L’Aran ha anche ricordato che sono oggetto di confronto con le parti sindacali soltanto i criteri per le progressioni verticali così dette “in deroga”, disciplinate dall’art. 13 comma 6 e 7 del Ccnl. FL 16/11/2022 e solo su questo l’ente deve dare comunicazione preventiva alle parti sindacali prima di approvare l’atto regolamentare, che rimane di competenza datoriale.

La procedura così detta “a regime”, disciplinata dall’art. 15 del Ccnl. non è oggetto né di confronto, né tanto meno della contrattazione.

A tal proposito, si ritiene utile evidenziare che in numerosi enti, le parti sindacali chiedono agli enti di predisporre e adottare due distinti regolamenti per la disciplina dello stesso istituto delle P.V., mentre nulla osta  all’adozione di un unico atto regolamentare dello stesso istituto (anzi, si ritiene quasi doverosa, in quanto maggiormente logica). Le P.V. infatti avranno una disciplina delle modalità attuative differenziata (per alcuni aspetti, ma non per tutto), una per quelle attuate entro il 31/12/2025 e una per quelle che verranno attuate dal 1/01/2026.

 

Leggi il parere

Parere ARAN 5318 del 10-7-2023


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