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Concorsi: pubblicato il nuovo d.p.r. 82/2023


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 29 giugno 2023, il d.p.r. n. 82 del 16 giugno 2023, concernente Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.

Numerose le disposizioni del d.p.r. 487/1994 novellate dal nuovo Regolamento sui concorsi, tra cui si segnalano:

Art. 1 – Modalità  di accesso

L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel regolamento in commento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli artt. 35, 35-ter e 35-quater del d.lgs. 165/2001.

L’amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso

a) concorso per esami

b) concorso per titoli ed esami

c) corso-concorso.

Per le aree o categorie per l’accesso alle quali e’ richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’avviso.

La norma in commento quindi conferma che per gli enti locali solo per l’area degli operatori (ex Cat. A) è rimasta la chiamata diretta, mentre per l’area degli operatori esperti (ex cat. B e B3G) è necessario l’espletamento di un concorso.

Art. 3 – Bando di concorso

Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento (InPA). La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e su InPA esonera le amministrazioni, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione.

In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.

Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda.

Art. 6 – Equilibrio di genere

Al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentativita’ dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato.

Art. 15 commi 6 e 7

Tale disposizione potrebbe risultare particolarmente rilevante a seguito dell’entrata in vigore della legge 74/2023, di conversione del d.l. 44/2023, che ha introdotto il comma 5 ter all’art. 35del d.lgs. 165/2001 che dal 22 giugno 2023 sta creando molte criticità e perplessità.

I novellati commi 6 e 7 stabiliscono infatti che le graduatorie dei concorsi, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente su InPA e sul sito dell’amministrazione interessata.

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Art. 17 – Assunzione in servizio

I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall’amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l’assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata e’ definita in sede di contrattazione collettiva.

Il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l’idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 19 – Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche

Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche si svolge mediante concorsi pubblici unici.

Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l’indizione dei concorsi unici e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.

 

Regolamento Concorsi DPR 82-2023


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