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Codice di comportamento: pubblicato in Gazzetta il d.p.r. 81/2023


E’ stato pubblicato in G.U. 150/2023 il D.p.r. 81/2023, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che entrerà in vigore il 14 luglio 2023. La necessità di aggiornare il d.p.r. 62/2013 era stato disposto dal d.l. 36/2022, che aveva introdotto il comma 1-bis all’art. 54 del d.lgs. 165/2001, che prevede espressamente che “Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”.

Il citato art. 4 del d.l. 36/2022 aveva anche previsto un obbligo per le p.a. di svolgere “un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico” e la necessità per tutte le p.a. di aggiornamento del codice di comportamento ex art. 54 d.lgs. 165/2001, tenuto conto delle novità introdotte proprio dal d.l. 36/2022.

Adesso, con l’aggiornamento del d.p.r. 62/2013 gli enti locali potranno effettivamente provvedere a integrare il proprio codice.

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse per gli enti locali, introdotte dal decreto in commento al d.p.r. 62/2013.

Art. 11-bis – Utilizzo delle tecnologie informatiche

Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purchè l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

Art. 11 ter – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinchè le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all’Ente di appartenenza.

In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’ente di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Ogni ente deve garantire l’espletamento di cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonchè di trasferimento del personale, le cui durata e intensità devono essere proporzionate al grado di responsabilità.


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