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Salario accessorio: possibile incremento del 5% per gli anni 2023/2026


La legge 41/2023, di conversione del d.l. 13/2023, concernente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, ha introdotto alcune novità che riguardano il salario accessorio dei dipendenti degli enti locali, anche con qualifica dirigenziale e dei segretari.

Art. 4 bis – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Le p.a., ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, devono assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30%.

Ai fini dell’individuazione degli obiettivi annuali, deve farsi riferimento all’indicatore di ritardo annuale , ex art. 1, commi 859, lett. b), e 861, legge 145/2018.

Art. 8Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Il comma 1 della disposizione in commento consente agli enti locali, beneficiari di risorse PNRR, di affidare incarichi dirigenziali, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000, fino al 50% dei posti dirigenziali previsti in dotazione organica, per garantire l’adempimento delle attività complesse inerenti il PNRR e, in particolare, l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate.

Il comma 3 e 4 della disposizione in commento sono le norme che contengono la novità più rilevante.

Il legislatore ha riconosciuto la facoltà agli enti locali beneficiari di risorse PNRR di incrementare la parte variabile del fondo del salario accessorio, anche dei dirigenti, del 5% dell’importo della parte stabile (in deroga al limite del 2016, ex art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017), per gli anni 2023/2026, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del Piano e degli adempimenti connessi.

La legge di conversione ha introdotto al comma 3 la facoltà di incrementare l’indennità di risultato anche per i segretari comunali e provinciali, calcolando l’incremento del 5% sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all’ente di titolarità, ex art. 107, comma 1, Ccnl. 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato.

Tali incrementi del salario accessorio sono però possibili soltanto per gli enti che rispettino tutte le seguenti condizioni:

  • abbiano rispettato gli equilibri di bilancio nell’anno precedente a quello di riferimento, così come attestato dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione all’all. 10, ex art. 1, comma 821, legge 145/2018;
  • abbiano rispettato, nell’anno precedente a quello di riferimento, i parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti ex art. 1, commi 859 e 869 della legge 145/2018;
  • abbiano una incidenza del salario accessorio rispetto al totale della spesa del personale, come attestata nell’ultimo rendiconto approvato al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (all. Q al rendiconto), non superiore all’8%;
  • abbiano approvato entro il 30 aprile (nei termini previsti dalla normativa vigente) in consiglio comunale il rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento.

Infine il comma 5 ha previsto, per le medesime finalità e sempre per gli anni 2023/2026, che gli enti locali possano prevedere nel regolamento degli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e ora ex art. 45 d.lgs. 36/2023), previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, l’erogazione di tali incentivi connessi ai progetti PNRR anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto.

 

 


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