Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito ai limiti previsti dall’art. 5 del d.l. 95/2012 a favore dei soggetti in quiescenza e in particolare se i seguenti incarichi siano assoggettati a tale disposizione:
- incarico di liquidatore delle società a controllo pubblico;
- incarico di componente degli organi di controllo delle società a controllo pubblico;
- lavoratori autonomi, che, seppure collocati in quiescenza, svolgano una libera professione, con regolare iscrizione al relativo albo professionale, con erogazione del trattamento pensionistico a carico della specifica cassa di previdenza professionale.
La Corte dei Conti, sez. contr. della Puglia, con la deliberazione 4/2023, ha preliminarmente ricordato che per le p.a. vige il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse controllati (ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, dei collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa) a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito e per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Inoltre, devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
I magistrati contabili della Puglia hanno chiarito che tale disciplina si applica, oltre che ai componenti degli organi amministrativi, anche a quelli di controllo delle società a controllo pubblico, ex art. 11, comma 1 d.lgs. 175/2016.
A tal fine, è necessario ricordare che è “sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del Codice civile” (Corte Conti, sez. Aut., del. 11/2019).
In merito ai quesiti posti, la Corte dei Conti ha richiamato quanto precisato di recente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il parere n. 12527 del 4 novembre 2022, secondo cui in relazione alle “disposizioni di cui all’art. 5, co. 9 del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) che hanno introdotto il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni a lavoratori pensionati … la norma in esame deve, dunque, intendersi riferita anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la CNPADC [ossia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti]”.
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, i magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 4/2023 in commento, hanno precisato che l’art. 5, comma 9 d.l. 95/2012 si applica anche nei confronti:
- degli incarichi di liquidatore delle società a controllo pubblico;
- dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico;
- dei lavoratori autonomi collocati in quiescenza che svolgano una libera professione, con regolare iscrizione al relativo albo professionale.
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