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Gare: l’Anac ha aggiornato le FAQ sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) 


Il nuovo “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE), come disciplinato dall’Anac con la deliberazione 464/2022, permette alle SA l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.

Tale Fascicolo consente inoltre agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L’Anac, in considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del mercato, all’esito dell’adozione della citata Delibera 464/2022, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale ha aggiornato le FAQ finalizzate a chiarire il funzionamento del FVOE , in via transitoria, nelle more della completa operatività del sistema.

Il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile utilizzare il FVOE solo se si acquisisce un CIG ordinario sul sistema SIMOG, “valorizzando a NO il flag “Gara esclusa dall’acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini del FVOE”.

Nel caso in cui, infatti, venga acquisito uno smart cig non è possibile utilizzare il FVOE e la verifica dei requisiti deve essere eseguita con le modalità previgenti.

L’Anac ha ricordato che le p.a. e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle p.a., previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali di partecipazione è mantenuta nel fascicolo virtuale fino al termine dell’esecuzione del contratto.

Detta documentazione può essere utilizzata a comprova dei requisiti generali di partecipazione nell’ambito di procedure diverse, nei limiti della relativa validità temporale.

Detta validità è stabilita convenzionalmente in 120 giorni dalla data del rilascio, ove non diversamente indicato.

Le stazioni appaltanti, in quanto titolari del procedimento di verifica dei requisiti, sono tenute ad archiviare e conservare sui propri sistemi la documentazione acquisita attraverso il FVOE.

Gli operatori economici hanno uno spazio limitato sulla Libreria Virtuale per raccogliere la documentazione di propria spettanza pertanto hanno l’onere di monitorare la disponibilità residua eliminando i documenti non più utili.

Infine, l’Anac ha ribadito che il FVOE non può essere considerato come mezzo di notifica; le notifiche devono essere espletate dalla stazione appaltante secondo le consuete modalità previste dalla normativa vigente.

 

Leggi le FAQ

https://www.anticorruzione.it/-/-avcpass?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac

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