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Emilia Romagna, del. 1/2023 – Incentivi recupero Imu/Tari


Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere volto a conoscere se sia possibile riconoscere al personale gli incentivi inerenti il recupero Imu-Tari, ex art.1, comma 1091, legge 145/2018, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019, in presenza delle seguenti condizioni:

– l’ente abbia regolarmente adottato il regolamento per l’erogazione dei suddetti compensi;

– le somme siano state accantonate negli anni di competenza ed iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 in conto residui, ma non ancora erogate “causa l’adozione dei documenti contabili nei termini prorogati da norme di legge”.

La Corte dei conti, sez. di controllo dell’Emilia Romagna, nella deliberazione 1/2023, ha ricordato che dalla norma in esame è possibile ricavare, in conformità ai principi contabili, le seguenti condizioni di ordine generale per il riconoscimento degli incentivi in favore del personale coinvolto nell’attività di accertamento e riscossione dell’Imu e della Tari:

  • approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal d.lgs. 267/2000. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 19/2021, ha già chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ex art. 151, comma 1, Tuel) e, per il rendiconto, con legge. Pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;
  • adozione di un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5%) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
  • utilizzo delle risorse limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
  • destinazione della quota al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate in base ai criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
  • beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superiore al 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
  • servizio di accertamento delle imposte non affidato in concessione.

I magistrati contabili hanno precisato che ove sussistano tutte le condizioni sopra indicate, sarà possibile erogare l’incentivo al personale impiegato nelle attività di recupero Imu/Tari, senza che tali somme rilevino ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

 

Leggi la delibera

CC 1-2023 Emilia Romagna

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