L’art. 99 del nuovo Ccnl. 16 novembre 2022 dispone un incremento delle indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b), primo e secondo periodo, del Ccnl. 6 luglio 1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del Ccnl. 22 gennaio 2004, pari a € 200,00 annui lordi, che troverà applicazione dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento (1° di aprile 2023).
La nuova disposizione contrattuale, come già era stato disposto dal citato art. 16, commi 1 e 2, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge 65/1986).
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