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Aran CFL194 – Congedo parentale


L’Aran ha confermato che, in attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 151/2001, nella nuova disciplina contenuta nel comma 8 dell’art. 45 del nuovo contratto FL (dedicato ai congedi dei genitori), è stata introdotta una disciplina specifica per le modalità di computo del congedo parentale fruito ad ore dai genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Tale disciplina prevede che “Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie”.

 

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CFL194

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