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Rotazione dirigenti scolastici: l’Anac conferma la necessità dell’attuazione concreta


L’Anac, con una nota pubblicata il 9 gennaio 2023, ha ribadito la necessità di una graduale rotazione dei dirigenti scolastici, da attuare a seguito di un’adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, della definizione di una procedura di rotazione ordinaria periodica, coinvolgendo preventivamente le organizzazioni sindacali.

L’Autorità ha infatti ricordato che gli istituti scolastici, operando come autonome stazioni appaltanti, sono chiamati a gestire risorse economiche anche ingenti per l’affidamento dei contratti pubblici, oggi ancor più rilevanti grazie ai finanziamenti del Pnrr.

E’ pertanto “raccomandabile la periodica rotazione, che diventa necessaria ogni qualvolta si ravvisino rischi specifici di corruzione, anche minimale”.

La rotazione non va intesa come una forma di sfiducia o di punizione nei confronti del dirigente scolastico, ma quale strumento di prevenzione della possibile insorgenza di collusioni, incrostazioni o di pressioni esterne, data la perdurante permanenza nello stesso incarico di vertici per più e più anni.

La misura è concepita come strumento di tutela generale, priva di funzioni sanzionatorie, ma volta invece a rafforzare l’autonomia dei dirigenti.

Va ricordato, poi, che nel caso dei presidi, si parla di una categoria omogenea, che non mostra particolari necessità formative connesse agli eventuali trasferimenti. Né questi possono pregiudicare, se programmati per tempo, il buon andamento dell’istituzione scolastica.

L’Anac ha suggerito, inoltre, di adottare criteri di preventiva pubblicazione delle sedi sottoposte a rotazione, favorendo l’acquisizione di candidature da parte dei dirigenti, stimolando una rotazione verso l’alto, promuovendo l’accesso alle fasce superiori per i dirigenti provenienti da quelle inferiori, in funzione di una crescita professionale e acquisizione di nuove competenze da parte dei dipendenti della scuola.

Infine, l’Anac ha indicato, come ambito territoriale dei trasferimenti, un raggio di 50 chilometri rispetto alla sede di provenienza, possibilmente mantenendo l’incarico all’interno dello stesso comune, o comunque assecondando l’eventuale preferenza del dirigente, se non oggetto di conflitti di interesse.

 

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