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Aran CFL180 – Progressioni verticali e assegno personale riassorbibile


L’Aran, con il parere CFL180, ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione dell’assegno personale, ex art. 12, comma 8, Ccnl. FL 21 maggio 2018, acquisito per effetto di progressioni verticali fatte nel 2021, alla luce degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dal nuovo Ccnl. FL 16 novembre 2022.

L’Agenzia ha chiarito che tale assegno personale deve essere aggiornato con i valori a regime della tabella E del nuovo contratto, i quali rideterminano con decorrenza 1° gennaio 2019, 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021 gli stipendi tabellari.

Secondo il parere in commento, l’assegno in questione si consolida e non deve essere, pertanto, “ulteriormente aggiornato con le rideterminazioni dei valori stipendiali decorrenti in date successive alla sottoscrizione definitiva del predetto CCNL 16/11/2022”.

Si ricorda che il nuovo contratto è stato oggetto di approfondimento nel webinar “Il Nuovo Cccnl. FL 2019/2021: ordinamento professionale e progressioni” tenuto dal Dott. Antonio Naddeo, Presidente dell’Aran, il 16 dicembre 2022.

 

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CFL180

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