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Lombardia, del. 211/2022 – Istituzione posizioni dirigenziali e salario accessorio


Il sindaco di un comune ha chiesto un chiarimento in materia di limite al trattamento accessorio del personale in caso di istituzione della dirigenza. In particolare, l’ente ha chiesto se, in presenza di una riorganizzazione della propria struttura con la dirigenza e ridefinizione delle P.O., l’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 consenta l’adeguamento del limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 211/2022, depositata il 16 dicembre 2022, hanno richiamato il comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017 che richiama il principio dell’invarianza al trattamento accessorio del personale, prevedendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (…), non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

La Corte dei Conti ha chiarito che tale limite è ribadito dal citato d.l. 34/2019, che dispone che “è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

I magistrati contabili della Lombardia, confermando quanto già ribadito dalla Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, del. 22/2022; Sez. reg. contr. Sardegna, del. 27/2021, hanno precisato che:

  • l’adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, il fondo dirigenti;
  • solo nel caso in cui vi sia un incremento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, è possibile incrementare il fondo del salario accessorio in misura proporzionale alle unità di personale assunte.

L’istituzione della dirigenza non comporta, secondo i magistrati contabili, la facoltà di derogare al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Ad avviso della Corte, pertanto, a tal fine, in assenza di un parametro storico (valore del 2016), si può far riferimento alle indicazioni fornite dall’ARAN e recepite nell’art. 57, comma 5, Ccnl. Dirigenti 17 dicembre 2020, secondo cui “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”.

I magistrati contabili della Lombardia hanno precisato che “in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”.

 

Leggi la deliberazione

CC 211-2022 Lombardia

 

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