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L’omessa richiesta del CIG non comporta l’illegittimità del bando di gara


La mancata acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) da parte della Stazione appaltante non comporta la nullità dell’intera procedura.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sez. giurisdizionale, con sentenza n. 956 pubblicata in data 22 settembre 2022, con cui ha dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza di primo grado che respingeva il ricorso presentato da un operatore economico, secondo classificato nella procedure di gara inerente l’affidamento di una concessione di servizio di distribuzione di bevande e snack in un istituto scolastico, procedura impugnata con unico motivo di ricorso incentrato sulla mancata richiesta del CIG da parte della SA e la conseguente impossibilità del pagamento del contributo gare ad Anac.

Come evidenziato nella sentenza in commento, la SA è tenuta a riportare il CIG nell’avviso pubblico, lettera di invito o richiesta di offerta; la richiesta del codice, di competenza del Rup, deve essere fatta in un momento antecedente l’indizione della procedura.

Tuttavia, i giudici ritengono che “da tale inadempimento discendono conseguenze su piani diversi dall’illegittimità della gara” poiché, secondo giurisprudenza consolidata, (Cons. Stato, sez. V, sent. 2238/2017), l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, bensì a quella esecutiva del procedimento di gara e, nello specifico, alla stipula del contratto, vista la sua tipica funzione di tracciabilità dei flussi finanziari, risultando, il CIG, nel caso di specie, acquisito in un momento successivo all’indizione.

Quanto, invece alla questione dell’omesso pagamento del contributo Anac, come conseguenza della omessa indicazione del CIG nel bando di gara, si ritiene che lo stesso non possa rappresentare causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, soprattutto in considerazione del fatto che nel caso di specie non era stato indicato il CIG.

A tal proposito, i giudici ricordano come già la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza C – 27/15 del 2 giugno 2016, ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla gara per omesso pagamento del contributo all’Autorità, poiché tale obbligo “non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti”.

 

Leggi la sentenza

Sentenza CGARS – 956-2022

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