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Gare: in caso di contrasti fra gli atti di gara, prevale il bando


Il bando di gara rappresenta il documento fondamentale del procedimento di evidenza pubblica, al quale è rimesso di individuare i necessari riferimenti e gli eventuali collegamenti agli atti di gara, i quali derivano il proprio contenuto necessariamente dal primo”.

Questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. quinta, che con sentenza n. 7573/2022, ha respinto il ricorso in appello presentato da un operatore economico, (di seguito solo O.E.), avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva respinto il ricorso dell’O.E.

Nel caso in commento, l’O.E. secondo classificato, aveva impugnato l’esito della procedura di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico sostenendo che l’impresa vincitrice non fosse in possesso del requisito della iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, richiesto nel disciplinare di gara.

Il TAR adito aveva respinto il ricorso motivandolo con il fatto che l’inserimento del requisito dell’iscrizione all’Albo, presente solo nel disciplinare, fosse il frutto di un mero errore materiale, dovuto al fatto che, nella precedente gara il servizio di manutenzione era stato affidato insieme al servizio di smaltimento rifiuti, poi successivamente scorporati.

Al contrario, l’iscrizione in questione non era, invece, stata inserita nel bando di gara tra i requisiti di partecipazione, ragione per cui il giudice di primo grado, aveva respinto il ricorso, chiarendo che “l’antinomia tra il bando e il disciplinare di gara va risolta (…) a favore del primo in quanto concretante la specifica ed affidante lex specialis della procedura”.

Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, ha precisato gli atti di gara, quali il bando, il disciplinare e il capitolato “hanno una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura evidenziale, il primo fissando le regole di gara, il secondo disciplinando i dettagli procedimentali e il terzo integrando le disposizioni del bando, con riferimento agli aspetti tecnici anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale”.

Pertanto, come chiarito dal Consiglio di Stato, è in sede di bando di gara che vengono individuati i requisiti ai fini della partecipazione degli operatori economici.

In conclusione, come ribadito anche in precedenti interventi, (fra i quali, Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1804, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186), “se ne trae il corollario di una gerarchia differenziata all’interno della documentazione di gara, che con riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della lex specialis, impone di dare prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare ma non modificare le prime”.

 

Leggi la sentenza

Consiglio di Stato – sent. 7573-2022

 

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