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Veneto, del. 116/2022 – Utilizzo avanzo libero per accoglienza profughi


Il sindaco di un comune ha chiesto se è possibile utilizzare l’avanzo libero per spese di sostentamento materiale e morale di profughi ucraini ospitati nel territorio comunale, quale spesa corrente una tantum, circoscritta all’esercizio 2022.

La Corte dei Conti, sez. contr. del Veneto, con la deliberazione 116/2022, depositata il 28 luglio 2022, ha ricordato preliminarmente che l’art. 31 del d.l. 21/2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ha fissato i limiti di intervento dei comuni in materia di accoglienza.

I magistrati contabili del Veneto hanno ricordato che ai sensi dell’art. 187, comma 2, d.lgs. 267/2000, “La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate, indicate in ordine di priorità:

  1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (…);
  3. per il finanziamento di spese di investimento;
  4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  5. per l’estinzione anticipata dei prestiti.

La Corte dei conti ha chiarito che il legislatore ha voluto limitare l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione per garantire una sana gestione finanziaria e, pertanto, tali somme non possono essere intese “come una sorta di utile esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato” (Corte cost., sent. 138/2019).

I magistrati contabili veneti, inoltre, hanno precisato che per spesa corrente si intende il complesso delle uscite sostenute dall’ente per il funzionamento ordinario e la spesa quotidiana e i fattori qualificanti le spese, elencate all’art. 187, comma 2, del TUEL, sono “l’essere priva dei caratteri di continuità temporale e certezza nel tempo, propri al contrario delle spese correnti a carattere permanente, e diversamente connotata dai tratti di estemporaneità, sporadicità e imprevedibilità”, (Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del. 83/2019).

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha chiarito che è possibile attingere all’avanzo libero (ex art. 187, c. 2, lett. d), d.lgs. 267/2000) per le spese aventi le citate peculiarità giuscontabili, “fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese” (Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, del. 37/2020).

 

Leggi la deliberazione

CC 116-2022 Veneto

 

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