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Ccnl. FL 2019/2021: Le novità in materia di indennità per specifiche responsabilità


Il nuovo Ccnl. Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, introduce significative novità anche nella disciplina dell’indennità per specifiche responsabilità, disciplinata nell’art. 84.

Tale disposizione prevede un importo massimo dell’indennità diversificato in funzione dell’area di appartenenza.

Il comma 1, infatti, dispone che “Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ (…) può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all’art 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate”

Seconda novità di rilievo è l’individuazione di un’elencazione, esemplificativa e non esaustiva, delle possibili fattispecie, cui è possibile fare riferimento per il riconoscimento di tale indennità.

Le casistiche contemplate sono:

  • specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell’amministrazione in digitale; ad. esempio progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici, tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
  • specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati all’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);
  • specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché di responsabile dei Tributi;
  • specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
  • specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;
  • specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;
  • specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione, etc.): project manager e personale di supporto;
  • specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
  • specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
  • specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
  • specifiche responsabilità per l’esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace;
  • specifiche responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei contratti, di cui al d.lgs. 50/2016;
  • specifiche responsabilità derivanti dall’incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell’istituto ordinario del Vice Segretario di cui all’art. 16 ter, commi 9 e 10 del d.l. 162/2019.

Infine, la disposizione in esame stabilisce che la relativa disciplina non si applica al personale appartenente ai profili di educatore, insegnante e docente di cui alla Sezione personale educativo e scolastico della pre-intesa.

Si ricorda che il nuovo Ccnl. FL 2019/2021 prevede novità, tra le altre, anche in materia di sistema di classificazione del personale, relazioni sindacali, di vari istituti del rapporto di lavoro e di lavoro a distanza.

 

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CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021

 

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