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Sicilia, del. 142/2022 – Facoltà assunzionali per Comune e Istituzione


Il sindaco di un comune, che ha costituito un’istituzione, ha chiesto se:

  • i dipendenti dell’Istituzione vadano considerati ai fini del calcolo della capacità assunzionale, di cui al d.l. 34/2019 e al d.m. 17 marzo 2020;
  • il comune potrà assorbire il personale dell’istituzione laddove la stessa debba essere chiusa.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 142/2022, depositata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 agosto 2022, hanno ricordato che l’“Istituzione” è disciplinata dall’art. 114 del d.lgs. 267/2000.

Per quanto riguarda gli enti della Regione Sicilia, l’art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. Sicilia 48/2011, come modificato dall’art. 6 della L.R. Sicilia 30/2000, prevede che “L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”, a differenza di quanto previsto dal citato art. 114, d.lgs. 267/2000 secondo cui “L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, se le istituzioni comunali siciliane hanno personalità giuridica, e non costituiscono una mera articolazione gestionale del Comune, non è possibile assimilare il personale dell’Istituzione, contrattualizzato secondo procedure disciplinate dal proprio regolamento per l’assunzione del personale, al personale dell’ente locale.

A parere dei magistrati contabili siciliani, tenuto conto della definizione di spesa del personale contenuta nell’art. 2 del d.m. 17 marzo 2020, che fa riferimento a “tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”, non è possibile far rientrare in tale definizione la spesa del personale delle istituzioni comunali della Regione Sicilia, in quanto dotate di personalità giuridica e, quindi, non mere articolazioni organizzative dell’ente locale.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte sottolinea che in virtù della rilevata distinzione giuridica tra Ente locale e Istituzione, qualora l’Ente locale decidesse di estinguere l’istituzione, solo il personale già originariamente contrattualizzato dal Comune a tempo indeterminato e poi transitato all’Istituzione (laddove sussistano tutti i presupposti) potrebbe essere reinternalizzato nei ruoli dello stesso, tuttavia nei limiti della capacità assunzionale dell’ente locale.

A tal fine, la Corte ha richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 6290/2020 secondo cui “in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati da parte di un ente pubblico, il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della azienda o società interessata dal processo di reinternalizzazione può avvenire facendosi applicazione della disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e con esso dell’art. 2112 c.c., laddove – oltre al rispetto della regola del superamento di un pubblico concorso per l’accesso all’impiego da parte dei dipendenti interessati – risulti che alla vacanza nella pianta organica, alla disponibilità delle risorse e all’assenza di vincoli normativi ostativi all’assunzione, si accompagni l’ulteriore condizione della limitazione del passaggio ai soli dipendenti provenienti dallo stesso ente locale, transitati nella azienda o società partecipata a seguito del trasferimento dell’attività.

 

Leggi la deliberazione

CC 142-2022 – Sicilia_self-entilocali

 

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