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Gare: la SA può non aggiudicare la gara per eccezionale incremento del prezzo


La SA, in caso di eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime verificatosi dopo l’indizione della gara, può non aggiudicare in via definitiva la realizzazione di un’opera, a seguito del giudizio di non sostenibilità e di antieconomicità.

Questo il principio sancito dal Tar Toscana, Sez. I, con la sentenza n. 885 depositata il 14 luglio 2022, con cui è stato respinto il ricorso presentato da un operatore economico avverso la determinazione di non aggiudicazione adottata da una SA per la non sostenibilità e l’antieconomicità dell’intervento.

Nel caso di specie, un ente locale aveva indetto una gara per il rifacimento di un ponte. All’esito delle valutazioni della Commissione sull’offerta tecnica e dell’attribuzione dei punteggi sull’offerta economica, risultava prima in graduatoria una ditta. Pertanto, era stata proposta l’aggiudicazione dell’affidamento alla stessa.

La SA ha però successivamente disposto di non aggiudicare la gara, non accogliendo la proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione, “in quanto le offerte pervenute e valutate dalla Commissione non risultano convenienti né idonee in relazione all’oggetto dell’appalto” e “in considerazione delle motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico connesse alla non attualità del quadro economico e alla necessità di un suo adeguamento in vista dell’indizione di una nuova gara”.

Il Tar ha chiarito che la decisione di non procedere all’aggiudicazione è stata assunta dalla SA a seguito di un’istruttoria, conclusasi con una determina che ha ripercorso le ragioni a fondamento di detta valutazione. L’Amministrazione ha evidenziato alcune criticità, sia con riferimento all’offerta presentata sia, soprattutto, per quanto concerne l’esistenza di un sopravvenuto incremento dei costi che rendeva l’opera non più sostenibile.

Secondo i giudici amministrativi, la SA ha addotto “motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico connesse alla non attualità del quadro economico e alla necessità di un suo adeguamento in vista dell’indizione di una nuova gara” riferendosi all’incremento dei prezzi delle materie prime, ritenendo che “un incremento dei prezzi così forte, che ha reso obiettivamente inadeguato il quadro economico di riferimento, pone inoltre serie perplessità circa l’effettiva rimuneratività delle offerte pervenute, anche avuto riguardo alle criticità riscontrate ed esposte ai punti precedenti, con tutti i conseguenti rischi di ritardi nelle lavorazioni, cattiva esecuzione delle opere e potenziali contenziosi”.

La valutazione di “anti economicità” dell’opera, prescinde dall’applicazione degli strumenti di adeguamento e compensazione dei prezzi previsti dalla normativa vigente, in quanto si pone in una fase necessariamente antecedente, avendo a riferimento l’esame della situazione in quel momento esistente e le circostanze sopravvenute rispetto alla delibera di indizione.

I meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la modifica dell’art. 113 bis del d.lgs.  50/2016, che consentono di emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, unitamente alla compensazione prezzi straordinaria, estesa al 2022 dal d.l. 17/2022, costituiscono degli strumenti eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla SA di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dell’opera.

In particolare, il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte dei costi sostenuti dalla SA. Anche il meccanismo della revisione prezzi, ex art. 106 d.lgs. 50/2016, è suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta ad autorizzazione del RUP in presenza (come nel caso di specie) di incrementi sostanziali.

L’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, ma era suscettibile di incidere (in considerazione dell’entità dell’incremento) sulle stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione dell’opera.

Una verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante.

Il Tar Toscana, nella sentenza in commento, ha confermato quanto precisato dal Cons. Stato, Sez. V, nella sent. 202/2022, secondo cui “è evidente che il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere condizionato (se non in minima parte) dall’introduzione di detti strumenti eccezionali che prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto”.

 

Leggi la sentenza

Tar Toscana – Sez. I, Sent. n. 885-2022

 

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