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C’è conflitto di interesse per il dirigente che dispone l’affidamento per OE con cui collabora


Sussiste conflitto di interesse per il dirigente comunale che dispone un affidamento a favore di un operatore economico, a favore del quale svolge attività formativa, con un incarico di collaborazione professionale extraistituzionale.

Questa circostanza, a prescindere dalla corresponsione di un corrispettivo da parte dell’operatore economico, appare rilevante, tenuto conto che si tratta pur sempre di esperienza professionale spendibile in ambito curriculare. Inoltre, la circostanza che il dirigente abbia rilasciato il consenso all’utilizzo della propria immagine, anche senza alcun corrispettivo, è indizio di una conoscenza della ditta e dell’intento di voler fornire un apporto all’attività commerciale della stessa.

Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il Dirigente a segnalare il legame esistente con la ditta, mediante apposita dichiarazione al proprio superiore gerarchico, al fine di consentire al Comune di appartenenza di valutare la rilevanza dello stesso, anche con riferimento alla tutela dell’immagine di imparzialità dell’Ente.

Questo il chiarimento ribadito dall’Anac, con atto del Presidente del 13 luglio 2022, con cui ha attivato la procedura di vigilanza nei confronti di un Comune, ex art. 21 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Nell’ambito dei contratti pubblici, è necessario che le SA si attengano strettamente alle regole prudenziali individuate per gestire le situazioni che possono ritenersi rischiose.

Gli adempimenti in materia di conflitto di interessi, di cui all’art. 42 del Codice dei contratti, non possono, pertanto, essere un mero obbligo formale, ma, al contrario, il principale strumento attraverso il quale le SA possono prevenire possibili situazioni di rischio, facendole emergere anticipatamente.

Nel caso di specie, le attività di collaborazione si erano svolte in un periodo antecedente in cui lo stesso dirigente era Segretario di altri enti, ma benché manchi la caratteristica dell’attualità richiesta dalla giurisprudenza ai fini della rilevanza per il conflitto di interessi, come chiarito di recente anche dal Cons. Stato Sez. III, sent. 2309/2022 e 2581/2021, tale circostanza, secondo l’Anac, costituisce un comunque valido motivo per astenersi dall’adottare i provvedimenti di affidamento, L’interessato avrebbe infatti dovuto sottoporre la questione al superiore gerarchico.

Il dirigente, al contrario, non ha provveduto a comunicare i rapporti che intercorrevano con la ditta assegnataria degli affidamenti e non ha rilasciato una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi.

L’Autorità ha ricordato che “il conflitto d’interesse non consiste solo nel comportamento dannoso per l’interesse generale, ma è una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti”, come ribadito dal Cons. Stato, sent. 667/2019.

Secondo l’Anac, un funzionario pubblico è tenuto sempre a dichiarare se si trova in una situazione di conflitto d’interessi rispetto ad una procedura di gara e tale dichiarazione deve riguardare ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

 

Leggi la nota

Anac Atto del Presidente 13 luglio 2022 CONFLITTO INTERESSE DIRIGENTE

 

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