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Veneto, del. 120/2022 – Determinazione indennità di carica


Il sindaco di un comune ha chiesto un parere in merito al corretto criterio di determinazione del numero degli abitanti, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla corresponsione dell’indennità di carica ed altri adempimenti relativi ai comuni con più di 5.000 abitanti, chiedendo, in particolare, a quale parametro si debba fare riferimento, se agli abitanti iscritti alla popolazione residente oppure all’ultimo censimento ISTAT.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 120/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto 2022, hanno ritenuto oggettivamente ammissibile il quesito, eccezion fatta per la richiesta di individuazione del criterio di determinazione del numero di abitanti in relazione ad “altri adempimenti”, in quanto del tutto generica.

La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha dapprima ricordato che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. contr. Piemonte, del. n. 94/2018; Sez. contr. l’Emilia Romagna, del. n. 58/2021), “la rilevazione delle dimensioni demografiche dell’ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall’articolo 156 del Decreto Legislativo 267/2000” (Sez. Autonomie, del.  n. 7/2010) e, dunque, per i comuni, al dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat.

Ciò premesso, i magistrati contabili del Veneto hanno tuttavia segnalato che di recente la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è stata innovata dalla l. 234/2021 (legge di bilancio 2022): in particolare, all’art. 1, comma 583, è stato previsto che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni” (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”.

Secondo la deliberazione in commento, pertanto, la disposizione normativa sopra richiamata, ha modificato le modalità di determinazione delle indennità in esame mediante non solo l’introduzione del parametro del trattamento economico del presidente della regione, ma anche prevedendo che l’individuazione delle classi demografiche degli enti avvenga sulla base dei dati dell’ultimo censimento ufficiale.

 

Leggi la Deliberazione

CC 120-2022 Veneto

 

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