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Appalti: gara valida anche senza CAM


La mancata previsione di criteri ambientali minimi (CAM) negli atti di gara non è censurabile, in quanto la scelta dei criteri di valutazione delle offerte, operata dalla SA rientra nel perimetro di discrezionalità che la legge riconosce alla p.a. per meglio perseguire l’interesse pubblico.

Pertanto, è legittima la procedura di gara che non imponga il rispetto dei CAM, fatto salvo quando la procedura non risulti viziata per illogicità, irragionevolezza e irrazionalità e i criteri non siano definiti in modo trasparente.

Questo il principio ribadito dal Tar Campani- Napoli, con la sentenza n. 4355 depositata il 27 giugno 2022, con cui è stato respinto il ricorso presentato da un operatore economico avverso gli atti di gara per la fornitura di un servizio di noleggio di trasporto.

Nel caso di specie, l’operatore ricorrente lamentava la mancata esplicitazione dei criteri e subcriteri di attribuzione del punteggio qualitativo, nonché l’omessa inclusione dei criteri ambientali minimi, di cui ex art. 34 del Codice dei contratti.

Il Tar Campania, nella sentenza in commento, ha richiamato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “le censure dirette contro l’attribuzione dei subpunteggi dell’offerta qualitativa collidono con la natura discrezionale delle valutazioni svolte dalla commissione di gara”, in quanto l’attività valutativa non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i casi in cui sia manifestamente irragionevole e illogico il giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. V, sent. 2602/2018 e sent. 3105/2015; Sez. III, sent. 1661/2016).

I giudici amministrativi della Campania hanno chiarito che la SA ha fornito, in sede di disciplinare di gara, dettagliata indicazione dei parametri di individuazione, pertanto, non possono essere accolte le doglianze del ricorrente in merito alla mancanza di analiticità della lex specialis e dell’adozione, ad opera del seggio di gara, di criteri di valutazione dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, dal momento che i parametri di ponderazione del punteggio risultavano predeterminati nel disciplinare.

Rispetto, dunque, alla mancata previsione di un CAM, il Tar non ha ravvisato l’irragionevolezza del giudizio tecnico, in considerazione del fatto che nella lex specialis di gara era premiata l’offerta più innovativa, con riguardo a mezzi di trasporto con sistema di emissione sostenibile per l’ambiente.

 

Leggi la sentenza

Tar Campania – Sez. V – Sent. n. 4355

 

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