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Aran: forniti chiarimenti su mansioni superiori e temporanea incapacità lavorativa


L’Aran, con il parere CFL163, pubblicato il 21 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in materia di trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni superiori, qualora si assenti per ferie o malattia.

L’istituto delle mansioni superiori è disciplinato dall’art. 8 del Ccnl. 14 settembre 2000, secondo cui “Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità”.

L’Aran ha chiarito che oltre alla disposizione contrattuale, la disciplina applicabile va rinvenuta nell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, secondo cui quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.

L’Agenzia ha quindi precisato che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, di assenza per malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non deve essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non è stata effettuata.

Il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori, al contrario, può essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale, in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.

L’Aran, con il parere CFL164, pubblicato il 21 luglio 2021, ha fornito chiarimenti sulla corretta gestione delle giornate di assenza del dipendente che, trovandosi in una situazione di incapacità lavorativa temporanea, conseguente ad una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

L’art. 35, comma 11, Ccnl FL 21 maggio 2018 stabilisce espressamente che “Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:

  1. a) attestazione di malattia del medico curante individuato (…);
  2. b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (…).

L’Aran ha chiarito che in tali casi:

– non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui all’art. 35, comma 1, del citato Ccnl.;

– l’assenza non è fruibile ad ore;

– non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

 

Partecipa al webinar “IL NUOVO CCNL. FUNZIONI LOCALI 2019/2021” Relatore Dott. Antonio Naddeo, Presidente Aran previsto per il 12 settembre 2022

 

Leggi i pareri CFL 163 e CFL 164

 

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