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Gare: anche nella legislazione emergenziale il sopralluogo obbligatorio è legittimo


Il sopralluogo svolge la funzione sostanziale – e non meramente formale – di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto. Pertanto, l’obbligo di espletamento dello stesso è finalizzato a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla redazione dell’offerta.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, nella sentenza n. 8904 depositata il 30 giugno 2022, con cui è stato respinto il ricorso presentato da un consorzio avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione dello stesso da una gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione.

Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedeva a carico dei concorrenti l’onere di inoltrare entro un termine perentorio la richiesta di effettuazione di sopralluogo, stabilendo che in caso di RT o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo avrebbe dovuto essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, munito di delega di tutti i membri del consorzio. In alternativa, ciascun operatore consorziando avrebbe potuto effettuare il sopralluogo singolarmente.

La SA non avrebbe menzionato la partecipazione del consorzio in raggruppamento con la mandante nel verbale di avvenuto sopralluogo, disponendo l’esclusione dalla gara del consorzio proprio per mancato espletamento del sopralluogo da parte della mandante e affermando che per l’ammissione alle successive fasi, il consorzio avrebbe dovuto allegare una dichiarazione della mandante che attestava la ratifica del sopralluogo svolto dallo stesso.

Il disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti di indicare già al momento della richiesta di effettuazione del sopralluogo se avrebbero preso parte singolarmente o in raggruppamento.

Secondo la ricorrente tale prescrizione risultava “sproporzionata e irragionevole”, non potendosi considerare “valido motivo di esclusione dalla gare l’omesso rispetto delle modalità meramente formali di svolgimento del sopralluogo descritte nel disciplinare”, e non avrebbe potuto giustificare l’esclusione dalla gara, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione ex 83, comma 8, d.lgs. 50/2016.

Il Tar, al contrario, ha confermato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, secondo cui al sopralluogo va “riconosciuto il ruolo sostanziale – e non meramente formale – di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto” (Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021, n.575; Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778).

L’obbligo di effettuare il sopralluogo “è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali” (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Tale funzione essenziale del sopralluogo è stata confermata dal Legislatore anche nelle disposizioni adottate nel corso degli ultimi 2 anni, in fase emergenziale, ove nonostante la ratio principale sia quella di velocizzare e semplificare le procedura di gara, è stato comunque confermata la facoltà per le SA di prevedere l’obbligatorietà del sopralluogo, quando lo stesso sia ritenuto indispensabile per la formulazione dell’offerta, come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b), del d.l. 76/2020.

 

Leggi la sentenza

TAR Lazio, sez. I, sent. n. 8904

 

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