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Decreto aiuti: le novità della legge di conversione in materia di gare


È stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022, la legge n. 91 del 15 luglio 2022 di conversione del d.l. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, così detto “Decreto Aiuti”.

Di seguito le novità più rilevanti in materia di appalti ed enti locali.

 

Art. 26 – Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

Tale disposizione ha stabilito che, a causa degli aumenti eccezionali che hanno interessato i prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, gli stati di avanzamento lavori relativi alle lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 possono essere adottati anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, sulla base dei prezzari regionali aggiornati al 31 luglio 2022.

Tali prezzari cesseranno di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara, la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, saranno riconosciuti dalla SA, nella misura del 90% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché utilizzando le somme derivanti dai ribassi d’asta, qualora non sia stata prevista diversa destinazione, o con istanze da presentare al Fondo di compensazione.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali, le SA potranno incrementare del 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Laddove, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari, risulti nel 2022 una variazione inferiore o superiore, le SA procederanno al conguaglio degli importi riconosciuti, in occasione del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.

Con riguardo agli investimenti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per il PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari allo stesso, la compensazione può essere effettuata a valere sulle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, avviate successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) e sino al 31 dicembre 2022, le SA possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.

Per le medesime finalità, le SA potranno utilizzare le somme disponibili e relative ad altri interventi ultimati di competenza delle stesse, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Laddove anche tali risorse risultassero insufficienti,  è istituito nello stato di previsione del MEF, il Fondo per l’avvio di opere indifferibili.

Fino al 31 dicembre 2022, con riguardo agli accordi quadro di lavori, ex art. 54 d.lgs. 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18 maggio 2022, le SA, ai fini dell’esecuzione di tali accordi, e nei limiti delle risorse stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo.

 

Art. 26-bis – Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa

Tale disposizione è stata introdotta dalla legge di conversione in commento e ha previsto che nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostituitivi di mensa, con riferimento ai buoni pasto,  finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino a 31 dicembre 2022, per le procedure relative alla scelta del contraente pubblicate dopo il 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione), si applica l’art. 144, comma 6, del d.lgs 50/2016.

Il citato art. 144 del Codice è stato anche oggetto di modifica, stabilendo che:

  • “il limite al ribasso sul valore nominale del buono pasto viene soppresso;
  • lo sconto incondizionato verso gli esercenti non deve essere superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti”.

 

Art. 27 – Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori

Per far fronte agli aumenti eccezionali che hanno interessato i prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, e anche a causa della crisi in Ucraina, i concessionari possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo (in corso di approvazione o approvato alla data del 18 maggio 2022) e in relazione al quale risultano già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Il quadro economico o il computo metrico del progetto è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessionario, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di vigilanza del settore, ove applicabili.

In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito né rilevano ai fini della durata della concessione.

Art. 40 – Misure straordinarie a favore delle regioni e degli enti locali

Il comma 3 della disposizione in commento ha previsto a favore degli enti locali l’incremento del contributo straordinario, introdotto dal d.l. 17/2022, per garantire continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Il Legislatore ha riconosciuto agli enti locali la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni nel 2022 per la copertura dei maggiori oneri, non coperti da specifiche assegnazioni statali, derivanti anche dall’incremento della spesa per il gas, come già previsto per gli oneri relativi all’incremento della spesa per l’energia elettrica.

La verifica a consuntivo dell’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già stanziato.

E’ stato inoltre previsto che gli enti locali in via eccezionale e limitatamente al 2022, possano approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.

Per il 2022 agli enti locali che al 16 luglio 2022 hanno approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi all’anno 2021, anche se approvati successivamente al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni.

Al fine di contenere l’aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in corrispondenza con l’aumento degli oneri di gestione derivanti dalla crisi energetica, per il 2022 i comuni possano finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l’impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.

Le deliberazioni relative alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.

 

Art. 40-bis – Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane

Tale disposizione è stata introdotta dalla legge di conversione e consente agli enti locali di destinare i proventi delle sanzioni al CDS, effettivamente incassati, a copertura delle spese per le utenze di energia elettrica e gas, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza.

Art. 43 – Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020, definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 234/2021.

L’incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non potrà essere superiore a 0,4 punti percentuali e l’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non potrà essere superiore a 3 euro per passeggero.

 

Leggi il decreto

Decreto aiuti – testo coordinato

 

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