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Appalti – Incompatibilità in capo al tecnico collaudatore dell’opera


Chi ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico di una stazione appaltante non può essere nominato dalla stessa stazione appaltante a far parte della commissione di collaudo dell’opera pubblica”.

Questo quanto stabilito dall’Autorità anticorruzione con Parere della funzione consultiva n. 21 del 21 giugno 2022.

Con l’occasione l’Anac ha ricordato che il collaudo rappresenta una fase fondamentale dell’iter realizzativo dell’opera pubblica necessario a certificare che l’opera o il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte e in conformità a quanto contenuto nel contratto.

In considerazione dell’importanza della fase del collaudo, il legislatore, come ricordato dall’Autorità, all’art. 102 del Codice dei contratti, ha subordinato la scelta dei collaudatori “a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità, (…) al fine di garantire lo svolgimento del collaudo secondo principi di correttezza, terzietà e imparzialità “.

Accanto a questi requisiti, il legislatore ha anche previsto, al comma 7 del medesimo articolo, una disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore, stabilendo che, tale incarico non può essere affidato “a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”.

L’Autorità ricorda, pertanto, che l’amministrazione aggiudicatrice dovrà svolgere non solo le verifiche in ordine ai requisiti morali e professionali, ma anche dei profili di incompatibilità.

Tale valutazione, di cui all’art. 102, comma 7, lett. d) del Codice dei contratti, “deve essere svolta con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, e non in astratto in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell’Amministrazione o nell’Ufficio di appartenenza del medesimo”.

Secondo l’Autorità, possono rientrare fra le cause di incompatibilità a carico del soggetto interessato anche l’aver autorizzato o approvato atti e provvedimenti inerenti l’iter realizzativo dell’opera da collaudare come, per esempio, autorizzazione all’attuazione di variazioni contrattuali, approvazione del quadro economico dell’opera, etc.

 

Leggi il parere

Parere funzione consultiva n. 21 del 21.06.2022

 

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