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Indennità polizia locale: ARAN favorevole al cumulo tra servizio esterno e lavoro straordinario


L’Aran, con il recente parere prot. n. 11930/2022, reso in risposta al quesito posto da un’Unione dei Comuni, fornisce dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 56-quinquies, comma 3, del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato “Indennità di servizio esterno”.

In merito a tale indennità, che è volta ad incentivare esclusivamente il personale della polizia locale, è utile, innanzitutto, ricordare:

– il comma 1 del citato articolo ha previsto che “Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 – euro 10,00”;

– il comma 3 ha stabilito che l’indennità di servizio esterno è cumulabile con alcune indennità accessorie (indennità di turno, indennità di vigilanza, compensi connessi alla performance individuale e collettiva) e non cumulabile con le indennità condizioni di lavoro, nulla specificando in merito alla cumulabilità con i compensi per lavoro straordinario.

L’Agenzia evidenzia che l’indennità di cui all’art. 56-quinquies, comma 3, del Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, essendo una indennità giornaliera, “commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno” (comma 2 dell’articolo), è diretta a compensare i rischi e disagi connessi all’espletamento del servizio in ambienti esterni, e che, pertanto, in presenza del requisito della “continuità”, debba essere erogata anche in giornate di orario straordinario.

Secondo il parere in commento, quindi, condizione fondamentale affinché l’indennità di servizio esterno venga erogata anche in giornate non lavorative rese in straordinario, è che la prestazione lavorativa da parte del personale della polizia locale sia svolta in via continuativa.

L’Aran coglie l’occasione per precisare il proprio orientamento consolidato sul concetto di “continuità”: il riconoscimento dell’indennità in esame può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.

Nel parere viene altresì ribadito che l’espresso riferimento della norma contrattuale “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”, porta ad affermare che nei casi in cui, per specifiche esigenze organizzative dell’ente, o in quelli di fruizione da parte del dipendente di appositi permessi ad ore, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni.

 

Leggi il parere

Aran_parere_protocollo n. 11930.01-06-2022

 

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